Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8748 del 20/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8748 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SULCIS GIORGIO N. IL 30/06/1978
avverso la sentenza n. 524/2007 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
08/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
cke, Q. CLA-10 CIL

A.AQ 1.1a4

;+e-

/43

A.;; (40140?

Udit i difen

Avv.;

Adui-AQ. ìtk

-Ltemzte d1t

(Lvv;,; (Az A-711

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di
Cagliari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto per conto
dell’imputato contro la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Cagliari in
data 21 marzo 2007, che Io aveva dichiarato colpevole di furto in
appartamenti (commesso in Villacidro il 14 agosto 2005): l’appello, che
contestava la misura della pena, è stato ritenuto aspecifico, in violazione

Ha quindi proposto ricorso per cassazione l’imputato, con l’ausilio del
difensore, deducendo violazione degli artt. 24, comma 2, Cost. (in
riferimento all’art. 593 c.p.p.) e 111, comma 7, Cost.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il provvedimento ha bene evidenziato, con argomentazioni
pertinenti, esaurienti, logiche e non contraddittorie, come tali
Incensurabili in questa sede, che l’atto di appello de quo contestava la
quantificazione della pena cui era addivenuto il primo giudice con
generiche clausole di stile, senza formulare alcuna doglianza specifica,
ovvero senza indicare gli elementi in ipotesi suscettibili di indurre a
conclusioni di segno avverso rispetto a quelle del primo giudice, quanto
alla ritenuta gravità del reato (desunta in primo grado, in corretta
applicazione dell’art. 133 c.p., dalla spiccata capacità a delinquere
dell’imputato); inoltre, non indicava le ragioni per le quali (a fronte della
decisione del primo giudice, che aveva, ancora una volta del tutto
legittimamente, valorizzato – ai fini della concreta operatività della
recidiva – il curriculum criminale dell’imputato, costellato da precedenti
specifici) gli effetti della recidiva avrebbero dovuto essere esclusi, o
comunque incidere in misura più tenue sulla quantificazione della pena.
Era del tutto immotivata, infine, la pretesa di eliminare l’aumento per
la continuazione (legittimamente conseguente alla constatazione
dell’accertamento di due distinti furti in due distinti appartamenti in
pregiudizio di due distinti patrimonii).
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento

dell’art. 581 c.p.p.

delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha
proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante
entità di detta colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa
delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2012
Il Con igliere estensore

Il Pre

nte

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA