Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8746 del 16/11/2012
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8746 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
Data Udienza: 16/11/2012
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PARRILLA VINCENZO N. IL 10/12/1947
avverso l’ordinanza n. 17/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 14/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA ;
lette/smtite le conclusioni del PG Dott. /P
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 14 febbraio 2012 il Tribunale del riesame di Catanzaro in
riforma del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip presso il tribunale
di Lamezia Terme in data 23 gennaio 2012 nel procedimento a carico di Parrilla
Vincenzo e della società Frarima S.r.l. in ordine ai reati di cui agli articoli 110,81
capoverso, 640 bis codice penale (capo A), art. 2 decreto legislativo numero 74/2000
231/2001 (capo N) confermava il sequestro del complesso alberghiero denominato “THotel” di proprietà della Frarima Srl e qualora il valore di tale complesso fosse di
entità inferiore ad euro 3.669.518,17 confermava per la residua parte il sequestro per
equivalente delle somme, beni mobili e immobili e valori di pertinenza dell’inc
ivtAato
Parrilla; qualora il complesso alberghiero fosse di entità superiore a tale importo la
restituzione all’avente diritto dei beni in eccesso.
Ricorre per cassazione Parrilla Vincenzo a mezzo del suo difensore deducendo erronea
applicazione e violazione degli articoli 321, 240 co 3 codice procedura penale.
Lamenta il ricorrente che i vigili hanno esteso il sequestro all’intera struttura di
proprietà della persona giuridica Frarima senza che questa fosse indagata e
concorrente nel fatto addebitato al Parrilla.
Premesso che la società FRARIMA srl risulta indagata per l’illecito di cui agli articoli 5 e
24 decreto legislativo numero 231/2001 (capo N) e che il Tribunale del Riesame ha
affermato che sussiste a carico della stessa il fumus dell’illecito indicato avendo il
Parrilla, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della FRARIMA srl,
commesso il fatto di cui al capi A) e M) nell’interesse e vantaggio dell’ente e che il
complesso alberghiero, denominato “T-Hotel, di proprietà della società FRARIMA srl è
stato sottoposto a sequestro quale provento diretto del reato di truffa cui al capo A),
deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile perché generico non prospettando il
ricorrente una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento
della decisione impugnata, ma limitandosi a dedurne genericamente l’infondatezza.
L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica
(vedi fra le tante:Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 0 n. 16851/10). è
quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli
argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni per cui
(capo M) e in relazione all’illecito di cui agli articoli 5 e 24 decreto legislativo numero
l’ordinanza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del
controllo di legittimità sulla stessa.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende,
P.Q.M.
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Amrrnde.
Così deliberato in Roma Il 16.11.2012
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese