Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8745 del 28/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8745 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
APRUZZI GIUSEPPE N. IL 08/04/1980
avverso la sentenza n. 927/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 28/10/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di APRUZZI Giuseppe
per il reato di cui agli art. 95 d.P.R. 115 del 2001 per falese dichiarazioni nell’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio (acc. in Ostuni il 15\9\2007).

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate in tema di affermazione della responsabilità sono fondate su motivi
non specifici.
Con consolidato orientamento, questa Corte
ha
avuto
modo di precisare che “È
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV,
5191\2000, imp. Barone, rv. 216473).
Inoltre il requisito della specificità consiste nella precisa e determinata indicazione dei punti di
fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la
mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Cfr. Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 2896 del 09/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999), Rv. 212610; Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 21858 del 19/12/2006 Ud. (dep. 05/06/2007), Rv. 236689).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta assenza di
specificità.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche la Corte di merito con coerente e logica
motivazione ha evidenziato come l’imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti penali, non
era meritevole di dette attenaunti.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2015

DE

TATA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo il difetto di motivazione sulla
condanna e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

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