Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8745 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8745 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOLLINO NICOLA N. IL 30/08/1948

avverso la sentenza n. 6422/2011 CORTE APPELLO di MILANO,
del 14/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Gabriele Mazzotta
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 12/11/2013

Con sentenza in data 14.2.121 Corte di Appello di Milano confermava la sentenza
emessa in data 13.1.11 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Varese a carico di
BOLLINO Nicola e JOFRE Munoz Ivan responsabili del reato di cui agli artt.110624bis-625 n.2 CP. per aver commesso un furto in abitazione,con violenza sulle
cose,ai danni di Gressel Cenked,sottraendo orologi ed altri beni indicati in rubricafatto acc.in data 20-10-2006.
Per tale reato il primo giudice aveva inflitto a ciascun imputato la pena di anni due di
reclusione,ed €500,00 di multa,con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata
aggravante.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione Bollino
Nicola,personalmente,deducendo:
1-l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
A riguardo evidenziava preliminarmente che il giudice di merito aveva illustrato le
modalità dell’arresto degli imputati,rilevando che i due erano stati controllati dalla
pg.mentre si trovavano in auto,e che al momento del controllo si erano dati alla fuga
colpendo gli agenti operanti,mentre il ricorrente rilevava di essere rimasto
nell’auto,allorché gli agenti si erano dati all’inseguimento dell’altro individuo.
Riteneva inoltre la mancanza di validi elementi di prova,rilevando che doveva essere
valutata la circostanza che il furto in contestazione era stato consumato da ignoti,in
data 20.10.2006,ed il suddetto imputato era stato fermato alle ore 21,00 del
21.10.2006;sottolineava in tal senso che si sarebbe dovuto spiegare come mai il
ricorrente avesse vagato con il veicolo essendo in possesso della refurtiva,per circa 24
ore.
2-deduceva altresì la mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione,ove si
era data rilevanza alla circostanza che la refurtiva era stata malamente occultata
dall’imputato.
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero è da premettere che dal testo del provvedimento impugnato si evince la
adeguata valutazione degli elementi di prova a carico dell’imputato odierno
ricorrente,dando atto dell’esito dell’operazione di pg.attestato dalla deposizione un
agente escusso in dibattimento,dalla quale si desumeva che la refurtiva era stata
trovata nell’autovettura occupata poco prima dell’arresto dal predetto imputato con il
complice.
La valutazione delle risultanze processuali appare esauriente e logica,avendo il
giudice di merito dato conto della inverosimiglianza della tesi
1

RITENUTO IN FATTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle
AmmendeRoma,deciso in data 12 novembre 2013.
Il Consigliere relatore

difensiva,argomentando anche con riferimento alla condotta tenuta
dall’imputato,rilevata dal teste che aveva eseguito in controllo di PS.
Tanto premesso devono ritenersi inammissibili i motivi articolati dall’imputato,in
quanto formulati in fatto,e tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze
dibattimentali,senza evidenziare alcuna sostanziale carenza o manifesta illogicità
della motivazione.
Deve dunque essere dichiarata l’inammissibilità del gravame,a cui consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento
della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

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