Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8744 del 28/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8744 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FONTANA ANDREA N. IL 23/12/1969
avverso la sentenza n. 2532/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 28/10/2015
OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di FONTANA Andrea la
contravvenzione di cui all’art. 186 , co. 7 0 , C.d.S. L’imputato, colto alla guida della sua auto
Golf in sospetto stato di ebbrezza, si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest (acc. in Arzignano
-VI- il 29\9\2008)
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p.
e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice del merito.
Come osservato dal giudice di merito, la qualità di “conducente” logicamente preesiste al
rifiuto e va verificata come sussistente al momento in cui la P.G. ha percepito il fatto della
guida.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2015
Il Coniglie
esten
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la erronea applicazione della legge in
quanto il rifiuto era stato opposto dopo che erano passate due ore dal fermo del veicolo e
pertano egli non era più un “conducente”.