Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8744 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8744 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) HAZZEDD1NE HASSANE N. IL 05/06/1978
2) MAKOJ MAOHSSIN N. IL 13/05/1986
avverso l’ordinanza n. 194/2012 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
30/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Li•ttt/sentite le conclusioni del PG Dott. /9 cd./.2.2.)2_,z
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 30 aprile 2012 il tribunale del riesame di L’Aquila accogliendo l’appello
presentato dal pubblico ministero presso il tribunale di Avezzano contro l’ordinanza del 26/3/2012
con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avezzano aveva rigettato la
richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di Makoj Maohssin e
Azzadine Hassane, applicando invece la misura dell’obbligo di dimora, applicava nei confronti dei
Ricorrono per cassazione gli indagati con distinti ricorsi lamentando vizio della motivazione.
Sostengono che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, dal verbale dell’udienza di convalida
risulta che gli indagati risiedono stabilmente ad Avezzano. Lamentano inoltre che il tribunale non ha
dato conta delle ragioni che non consentirebbero la concessione, in caso di condanna, della
sospensione condizionale della pena.
I ricorsi sono infondati per le argomentazioni di seguito indicate.
E’ vero che dal verbale dell’udienza di convalida risulta che Makoj Maohssin risiede ad Avezzano, ma è
pur vero che la particolare gravità delle sussistenti esigenze cautelari di prevenzione sociale, tutelabili
solo con la più grave misura della detenzione in carcere, sono state individuate dal Tribunale nel fatto
che gli indagati hanno mostrato nella realizzazione del reato ( azione criminosa in danno di più
soggetti, con il profitto di rapina limitato ad un telefono cellulare solo perché le vittime non
possedevano altro) una particolare spinta all’azione criminosa che nessuna diversa misure, di minore
gravità era in grado di fronteggiare. Così come, con una valutazione in fatto, incensurabile in questa
sede, i giudici del riesame hanno ritenuto, che a fronte della gravità dei fatti, nonostante uno dei due
indagati fosse incensurato e l’altro gravato di un solo precedente, non si riteneva possibile prevedere
la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
I ricorsi devono essere pertanto respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi
dell’articolo 28 Disp. Att. C.p.p.
Così deliberato in Roma il 16.11.2012
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il P idente
Antoni

SITO

predetti la detenzione carceraria.

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