Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8744 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8744 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
SANTANGELO GIUSEPPE N. IL 30/04/1933
CAMMARANO FELICETTA ANGELA N. IL 24/10/1937
avverso la sentenza n. 9/2007 GIUDICE DI PACE di VALLO DELLA
LUCANIA, del 24/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in per ona del Dott.
che ha concluso per 9 1

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2013

Con sentenza in data 24.9.12 il Giudice di Pace di Vallo della Lucania dichiarava non
doversi procedere a carico di SANTANGELO Giuseppe e CAMMARANO Felicetta
Angela per i reati rispettivamente ascritti,essendo il Santangelo imputato secondo il
capo A)della rubrica ,del reato di cui agli artt.81 cpv.,612,582 CP.commesso in danno
di Rocco Angelo in data 1/5/2006,e la Cammarano del reato di cui all’art.594
CP.,commesso in danno di Rocco Angelo in data 3/5/2006) ,fatti per i quali il
suddetto Giudice aveva ritenuto la particolare tenuità del danno cagionato alla
persona offesa,in applicazione dell’art.34 D.Lgs.n.274/2000Nella specie,a1 capo A-risultava ascritta al Santangelo la condotta di lesioni e
minacce per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
minacciato ingiusto danno a Rocco Angelo dicendogli”Ti addirizzo io la testa,ti devo
far fare la fine di tuo zio”, infliggendo al predetto un pugno dal quale erano derivate
lesioni guaribili in gg.15;
alla Cammarano era contestata l’ipotesi sub B) ai sensi dell’art.594 CP.per avere
offeso l’onore e il decoro di Rocco Angelo al quale diceva “Stu zingaru”Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di
Appello di Salerno,deducendo:
-1-la violazione dell’art.34 D.Lgs.citato,ritenendo insussistenti i presupposti per
ritenere l’esiguità del danno patito dalla persona offesa,alla quale erano state
diagnosticate lesioni guaribili in giorni 15,attribuendo significativo rilievo
all’elemento psicologico del reato.
Inoltre il requirente evidenziava che le condizioni per l’ applicazione dell’art.34
D.Lgs.n.274/2000,devono coesistere,ritenendo carente la motivazione sul punto.
Pertanto concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero è da rilevare che,secondo l’art.34 comma terzo D.lgs.n.274/2000,se è stata
esercitata l’azione penale,la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con
sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono.
Considerato che nella specie, il Giudice di pace ha ritenuto l’improcedibilità
dell’azione per la particolare tenuità del fatto in assenza di opposizione delle Parti,le
osservazioni formulate dal PG ricorrente in relazione alla entità delle lesioni ,tenuto
conto della non contestata assenza della opposizione delle parti, e della occasionalità
del fatto,si risolvono in un motivo strettamente attinente al merito,la cui valutazione è
sottratta al vaglio di questa Corte di legittimità.
Conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal PG.

RITENUTO IN FATTO

P.Q.M

dichiara inammissibile il ricorso del P.G.

Il Consigliere relatore

Roma, deciso in data 12 novembre 2013

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