Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8743 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8743 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SADRY ABDOLLAH N. IL 03/08/1957
avverso l’ordinanza n. 6463/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 06/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Io
e._
0/1-,e

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 16/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
Abdollah Sadry propone ricorso straordinario per errore di fatto conseguente
all’erronea percezione del contenuto del ricorso da parte del collegio della Settima
Sezione penale della Corte di Cassazione, sentenza 6 ottobre 2011, depositata Il 16
novembre successivo, con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto
avverso la sentenza resa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di
scritto nell’ordinanza impugnata che il ricorrente lamenta ancora vizio di motivazione
circa la congruità della pena applicata, quando in nessuna parte del ricorso era stata
censurata la congruità della pena, l’impugnazione aveva avuto ad oggetto
esclusivamente la statuizione relativa alla sanzione accessoria, nei confronti della
quale erano state sollevate due censure di legittimità: una attinente alla natura di
detta sanzione e, di conseguenza, al soggetto legittimato ad applicarla; l’altra relativa
all’ostacolo posto dall’articolo 445 co 1 c.p.p. all’irrogabilità di qualsivoglia sanzione
accessoria nell’ambito del procedimento speciale dell’applicazione pena su richiesta
delle parti. Aggiunge che la motivazione dell’ordinanza è palesemente lacunosa nella
parte in cui, dopo aver riassunto le doglianze relative all’applicazione della sanzione
accessoria di natura disciplinare dell’interdizione delle professioni sanitarie afferma,
con motivazione all’evidenza incompleta che, come già osservato da Cassazione
Sezione 6°, 11 aprile 2011 r. v. 219839, l’erroneo richiamo all’articolo 8 legge numero
175/92. Sottolinea che l’articolo 8 prevede una sanzione di natura disciplinare e come
tale applicabile esclusivamente dal collegio di appartenenza del professionista e non
dal giudice penale.
Il ricorso è infondato.
Nel caso di specie con riguardo all’irrogazione della sanzione accessoria la motivazione
è sicuramente incompleta e deve essere corretta, ma la decisione non è frutto di
errore percettivo. Come già affermato da questa Corte con pronuncia in data 11 aprile
2011 r.v. 219839, condivisa da questo Collegio, in tema di pene accessorie, qualora
sia applicata dal giudice di merito erroneamente la sanzione disciplinare
dell’interdizione dalla professione prevista dall’art.8 della legge n.175 del 1992 (che
attribuisce espressamente agli ordini e collegi professionali sanitari la facoltà di
promuovere Ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi
provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni)
in luogo della pena accessoria prevista dall’art.30 cod. pen., ben può la Corte di

Palermo del 15 dicembre 2010. Si duole del fatto che i giudici di legittimità hanno

cassazione rilevare d’ufficio l’erronea applicazione dell’art.8 suddetto, trattandosi di
errore non determinante annullamento e provvedere alla rettificazione ai sensi
dell’art.619 cod. proc. pen. (Cass Sez. 6 Rv. 219839). La sentenza impugnata si è
adeguata a tale pronuncia, espressamente richiamata in sentenza, ritenendo erroneo
Il richiamo all’art. 8 I. 175/1992 e norma applicabile quella dell’art. 30 c.p., che
commina di diritto la pena accessoria dell’interdizione dalla professione al condannato
che esercita una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione. In tal senso

Ultronea è stata sicuramente la motivazione in punto pena, ma tale affermazione
nessuna rilevanza ha avuto nella decisione
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma il 16.11.2012

deve essere integrata la motivazione.

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