Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8743 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8743 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VISCUSO PIERO N. IL 11/12/1970

avverso la sentenza n. 3469/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Gabriele Mazzotta
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l’Avv .z,

Udit i difensor Avv./

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

confronti di VISCUSO Piero la sentenza emessa dal Giudice monocratico del
Tribunale di Palermo,in data 31.3.2011,con la quale l’imputato era stato dichiarato
responsabile del reato di cui agli artt.56-624-625 n.7 CP.,(acc.in data 11.3.2011)contestato con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale,per avere compiuto
atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di 20 pacchetti di chewinggum,che aveva nascosto all’interno degli indumenti, oltrepassando le casse
dell’esercizio commerciale.
L’imputato era stato osservato all’interno del supermercato,dal personale di
sicurezza,ed era stato fermato dopo aver superato le casse.
Il primo giudice aveva concesso l’attenuante di cui all’art.62 n.4 CP.,ritenuta
equivalente all’aggravante ed alla recidiva, determinando la pena in mesi due di
reclusione €52,00 di multa(pena base:mesi tre,€79,00 di multa,ridotta al limite
suddetto per il rito)Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato,deducendo:
la violazione di cui all’art.606 lett.B) CPP inerente l’applicazione dell’aggravante ex
art.625 n.7 CP.
Sul punto rilevava che, nel caso di specie,i1 personale adibito al controllo non aveva
perso di vista l’imputato,così come dichiarato all’atto della denunzia.
Pertanto il ricorrente evidenziava che il reato doveva ritenersi perseguibile a querela
di parte.
2-Con ulteriore motivo censurava la decisione per erronea applicazione della legge
penale ed illogicità della motivazione inerente il giudizio di comparazione tra
l’attenuante di cui all’ art.62 n.4 CP e l’aggravante ,nonché la recidiva.
1

Con sentenza in data 19.12.2012 la Corte di Appello di Palermo confermava nei

A riguardo evidenziava che il giudice avrebbe dovuto escludere la recidiva ,venendo
meno il divieto di prevalenza dell’attenuante indicato dall’art.69 CP.,considerato il
modesto valore della res furtiva,e pertanto riteneva che il giudice avrebbe dovuto
dichiarare la prevalenza dell’attenuante sulla contestata aggravante.

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Premesso che dal testo del provvedimento impugnato emerge la esaustiva analisi dei
motivi di gravame,deve rilevarsi l’infondatezza delle deduzioni difensive circa
l’erronea applicazione dell’aggravante contestata ex art.625 n.7 CP.
Invero nel caso di specie,l’imputato era stato trovato in possesso della refurtiva dopo
aver superato la barriera delle casse del supermercato ove si era verificato il fatto
contestato.
Orbene ,deve ritenersi correttamente applicata alla fattispecie l’aggravante di cui
all’art.625 n.7 CP.,secondo i canoni giurisprudenziali di questa Corte,intendendosi
qui pertinente il richiamo a sentenza Sez.V-in data 11.10.2006,n.34009-RV235223Morcarski,per cui-sussiste l’aggravante di cui all’art.625,comma primo n.7 CP.,sub
specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione
alla pubblica fede-nel caso che il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta
dai banchi di un supermercato,considerato che nei supermercati-in cui la scelta delle
merci avviene con il sistema del self service- ,la vigilanza praticata dagli addetti è
priva di carattere continuativo connotandosi come occasionale e/o a
campione,mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia
esercitata una custodia continua e diretta,non essendo sufficiente,a tal fine,una
vigilanza generica,saltuaria ed eventuale.

2

Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

-

Deve pertanto rilevarsi che appaiono inefficaci ai fini del dedotto vizio di legittimità i
rilievi difensivi,riferiti al controllo continuativo del personale nei riguardi
dell’odierno imputato.
–Il secondo motivo di gravame risulta manifestamente infondato,data la specifica
motivazione resa dalla Corte territoriale sulle richieste difensive tendenti alla
dell’art.62 n.4 CP.
Sul punto si osserva che trattasi di una decisione riferita all’esercizio del potere
discrezionale del giudice di merito,che come tale deve ritenersi sottratta al sindacato
di legittimità,stante la congruità della motivazione.
In conclusione deve dunque essere pronunziato il rigetto del ricorso,a cui consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiPQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 12 novembre 2013.
Il Consigliere relatore

esclusione della recidiva ed alla prevalenza dell’attenuante applicata ai sensi

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