Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8742 del 12/11/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8742 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE VELLI MARIO N. IL 26/12/1960
avverso la sentenza n. 5556/2011 CORTE APPELLO di MILANO,
del 18/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Gabriele Mazzotta
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l’Avv
..,—
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 12/11/2013
Con sentenza in data 18.4.2012 la Corte di Appello di Milano confermava,a carico di
DE VELLI Mario la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale,in data
5-4-2011,con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui
all’art. 610 CP in danno di Calabrese Cosima,e condannato alla pena di mesi uno di
reclusione.
Nella specie si addebitava all’imputato di avere realizzato la condotta essendosi
introdotto nell’autovettura della persona offesa,ex convivente,impedendo alla
predetta di allontanarsi,avendo sottratto la chiave di accensione,fatto acc.in data
15.10.2005Il giudizio di colpevolezza risultava formulato in base a dichiarazioni della persona
offesa.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il
difensore,deducendo:
insufficienza degli elementi di prova.
A riguardo rilevava la assenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa
specificando che la predetta aveva anche rimesso la querela;
inoltre rileva carenza di elementi idonei a configurare una condotta idonea a
configurare i maltrattamenti , ovvero comportamenti lesivi dell’integrità fisica del
soggetto passivo del reato.
2- censurava infine la decisione ritenendola contraddittoria ed illogicaRILEVA IN DIRITTO
Il ricorso si rivela inammissibile.
Invero,secondo quanto evidenziato dal testo del provvedimento impugnato il giudice
di appello ha reso esaustiva e logica motivazione in merito alla sussistenza del
fatto,ritenendolo rispondente allo schema normativo enunciato dall’art.610 CP.
(evidenziando che la persona offesa dal reato,era stata costretta a scendere
dall’autovettura e ad allontanarsi a piedi.)In ordine all’applicazione dell’art.610 CP si
annovera sentenza di questa Corte,Sez.V del 2.10.2007,n.36082-RV237727-)Risulta adeguatamente valutata altresì l’attendibilità della persona offesa dal reato.
Tanto premesso deve osservarsi che i motivi di impugnazione si presentano
del tutto ripetitivi di deduzioni i formulate in appello,senza rivelare alcun dato sul
quale la motivazione si riveli carente ovvero in palese contrasto con le risultanze
processuali.
Deve altresì evidenziarsi che sono ininfluenti ai fini del giudizio di cui si tratta le
deduzioni inerenti all’insussistenza di reiterati maltrattamenti (non essendo la
condanna riferita al reato di cui all’art.572 CP) ed alla intervenuta remissione di
querela per il reato per cui è intervenuta condanna,essendo lo stesso procedibile
d’ufficio.
RITENUTO IN FATTO
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Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso,restando in tal sego
preclusa la verifica della decorrenza del termine di prescrizione del reato.
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4Consegue la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali,ed al
versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende.
Roma,deciso in data 12 novembre 2013.
Il Consigliere relatore
PQM