Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8740 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8740 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
DELLA ROCCA Massimo, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione di Flynet
s.p.a.,
avverso l’ordinanza emessa il 6 aprile 2012 dal Tribunale di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott.Aurelio Galasso, che ha chiesto
l’annullamento con rinvio;
sentito il difensore avv. Michele ducci del foro di Firenze, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
osserva:

Data Udienza: 16/11/2012

In data 20 dicembre 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze
rigettava l’istanza depositata in data 23 novembre 2011 al pubblico ministero da Della Rocca
Massimo, legale rappresentante di Flynet s.p.a., con la quale (per le stesse ragioni poste a sostegno
di analoga istanza depositata in data 14 marzo 2011 in relazione al decreto di sequestro preventivo
emesso in data 16 novembre 2008 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze e
sulla quale non si era provveduto) si chiedeva “la revoca del provvedimento di sequestro disposto
conseguentemente autorizzare Telecom al pagamento della somma trattenuat a seguito del
sequestro ai danni di Flynet” e, in subordine, “che quanto meno venga disposta la restituzione da
parte di Telecom Italia la somma di euro 320.000 in quanto il traffico oggetto di contestazione
relativo alle numerazioni non geografiche 899 risulta essere di 80.000”.
Il sequestro preventivo per equivalente, per un ammontare di 400.000,00 euro, era
finalizzato nel caso in esame alla confisca obbligatoria, anche per equivalente, prevista in materia di
reati transnazionali dall’art.11 della legge. 16 marzo 2006 n. 146 e applicabile alle cose che
costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di uno dei reati contemplati dall’art. 3 della legge
citata. Nel caso di specie era stato disposto il sequestro per equivalente in quanto la confisca del
prodotto, del profitto e del prezzo del reato non sarebbe stata possibile “trattandosi di ingentissime
somme di denaro occultate o trasferite all’estero su conti correnti intestati a prestanome o a società
di diritto extracomunitario o comunque rispetto ai quali ogni tipo di attività a sorpresa per
bloccarne la libera circolazione appare impossibile da eseguire” (cfr.decreto di sequestro
preventivo in data 16 giugno 2008). Il sequestro era stato disposto nei confronti, tra gli altri, degli
indagati Mancini Piero e Cappietti Giovanni, il primo quale socio occulto e gestore di fatto e da
ultimo anche quale legale rappresentante e il Cappietti quale legale rappresentante fino al febbraio
2008 di Flynet s.p.a., con sede in Arezzo. Detta società era stata individuata quale ente responsabile
per il reato dei suoi amministratori ai sensi degli artt.5 prima parte lett.a).D.Lgs. 8 giugno 2001
n.231 in relazione ai reati transnazionali di riciclaggio ed associazione per delinquere (capi D ed E)
commessi dai predetti Mancini e Cappietti nell’ interesse e a vantaggio dell’ente.
Con ordinanza in data 6 aprile 2012 il Tribunale di Firenze, pronunciandosi sull’appello
proposto dal legale rappresentante di Flynet s.p.a., ha confermato il provvedimento di rigetto
emesso dal giudice per le indagini preliminari in data 20 dicembre 2011.
Avverso la predetta ordinanza il Della Rocca ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione. Con il ricorso si deduce:

dal G.I.P. del Tribunale di Firenze sui crediti vantati da Flynet nei confronti di Telecom e

1) l’inosservanza o erronea applicazione degli artt.321 ss. c.p.p. e 11 legge n.146/2006 in
quanto il sequestro preventivo nei confronti dell’indagato Cappietti Giovanni, all’epoca legale
rappresentante di Flynet s.p.a., della somma di euro 280.958,00, depositata su un conto corrente
bancario a lui intestato, e di un immobile di proprietà dello stesso del valore di circa 500.000,00
euro (secondo la “perizia di stima” dell’ing. Ceccatelli depositata dalla difesa) ammontava ad una
somma superiore a quella del profitto del reato (400.000,00 euro), sufficiente pertanto a garantire

2) l’inosservanza o erronea applicazione degli artt.321 ss. c.p.p. e 11 legge n.146/2006 in
quanto oggetto del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nel caso di specie erano, nei
confronti della persona giuridica, dei crediti nei confronti di Telecom Italia s.p.a., che non
avrebbero potuto essere sequestratio trattandosi di utilità non ancora conseguite dall’ente;
3) l’inosservanza o erronea applicazione dell’art.125 co.3 c.p.p. per l’omesso esame della
memoria difensiva e dell’ampia documentazione allegata.

Il primo motivo è infondato.
Il sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di 400.000,00 euro era stato
disposto nell’ambito di complesse indagini concernenti il reato di frode informatica (art.640 ter co.I
e II c.p.) nonché i reati p. e p. dagli artt.617 quater, 615 ter c.p. e quelli di riciclaggio, associazione
per delinquere, reati tutti aggravati ai sensi dell’art.7 D.L.n.152/91, nei confronti degli indagati
Cimieri Francesco, Cimieri Giuseppe, Cantini Carlo, Mancini Piero e Cappietti Giovanni. Dai
verbali di esecuzione del provvedimento in atti non risulta che si sia proceduto anche nei confronti
della società Flynet, quale ente responsabile ex D.Lgs. n.231/2001 dei reati transnazionali di
riciclaggio ed associazione per delinquere (capi D ed E), al sequestro della somma di 400.000,00
euro, ma nel ricorso si sostiene tuttavia che Telecom Italia s.p. a. si è rifiutata di pagare la somma di
euro 400.000,00 dovuta alla Flynet s.p.a., sua creditrice, pur non contestando le prestazioni relative
alle fatture emesse dalla predetta società, in ragione del menzionato decreto di sequestro preventivo
emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze (v. missiva in data 21 ottobre
2008, doc.2 allegato all’atto di appello e al ricorso per cassazione). Secondo il ricorrente
nell’ordinanza impugnata sarebbe stato disatteso il principio, ormai consolidato, della
giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in caso di reati plurisoggettivi, il sequestro preventivo
per equivalente può incidere indifferentemente tanto sui beni dell’ente che ha tratto vantaggio dal
reato quanto sui beni della persona fisica che ne è autore materiale, interessando ogni concorrente

un’eventuale futura confisca;

4
anche per l’intero profitto ove non sia possibile stabilire l’entità dell’arricchimento individuale ma
risulti la corresponsabilità di tutti nell’illecito, con l’unico limite che il vincolo cautelare non può
eccedere il valore complessivo del profitto. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, il sequestro
preventivo avrebbe ecceduto nel quantum l’ammontare complessivo del profitto nei confronti della
persona fisica Cappietti, all’epoca amministratore della società Flynet sul quale in caso di
riconosciuta responsabilità penale la confisca andrebbe ad incidere per primo, e un’eventuale
superato il valore dell’intero profitto stimato in euro 400.000,00. Tale assunto difensivo è fondato
sulla stima del valore dell’immobile sequestrato al Cappietti effettuata dal consulente della difesa.
La Corte rileva, a questo riguardo, che nel provvedimento impugnato la stima del consulente della
difesa è stata presa in considerazione, ma disattesa, con argomentazioni non irragionevoli (la perizia
di stima dell’ing. Cesare Ceccatelli era datata 20 novembre 2008), essendosi negata l’asserita
duplicazione del valore per il quale il vincolo cautelare era stato emesso, lamentata dalla difesa, in
quanto “…non è stata offerta alcuna prova di tale assunto, tak certo potendo essere il solo
riferimento a perizie -peraltro datate- effettuato dai difensori, poste le indubbie oscillazioni di
valore subite dal mercato immobiliare negli ultimi cinque anni e posto l’attuale difficile
determinazione del presumibile valore di un immobile”. Si tratta di una valutazione di merito,
insindacabile in questa sede in cui, del resto, il sindacato di legittimità è limitato, ai sensi
dell’art.325 comma primo c.p.p., al vizio della violazione di legge. Peraltro la giurisprudenza di
legittimità ha chiarito che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo
natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera
entità del profitto accertato, anche se poi il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece
natura sanzionatoria, non può essere duplicato o comunque eccedere nel quantum l’ammontare
complessivo dello stesso profitto (Cass. sez.V 10 gennaio 2012 n.13562, Bocci; sez.V 24 gennaio
2011 n.13277, Farioli; sez.V 3 febbraio 2010 n.10810, Perrottelli; sez.F. 28 luglio 2009 n.33409,
Album; sez.VI 6 marzo 2009 n.18536, P.M. in proc. Passantino; Sez.Un. 27 marzo 2008 n.26654,
Fisia Italimpianti s.p.a. e altri). Si è infatti evidenziato come, ai fini della ripartizione interna tra
correi della cautela reale, il sequestro preventivo ha natura provvisoria, essendo strumentale alla
futura esecuzione della confisca, e può pertanto essere disposto, per l’intero (e, cioè, fino all’entità
del profitto complessivo), nei confronti di ciascuno degli indagati, a differenza della confisca,
istituto di natura sanzionatoria che non può in alcun caso eccedere l’ammontare del prezzo o del
profitto del reato.
Il secondo motivo è parimenti infondato.

A^,

confisca nei confronti della persona giuridica Flynet s.p.a. sarebbe illegittima in quanto verrebbe

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Dall’esame della motivazione e del dispositivo del decreto di sequestro preventivo in
questione (come anche dalla relativa richiesta del pubblico ministero) non risulta che il vincolo
cautelare sia stato disposto in relazione ai crediti vantati da Flynet s.p.a. nei confronti di Telecom
Italia s.p.a., ma solo che quest’ultima, pur non contestando le fatture emesse dalla società Flynet,
“non ne aveva disposto il pagamento a causa del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.J.P.
in data 16 giugno 2008” (cfr. istanze depositate in data 14 marzo 2011 a f28427 ss. e in data 5
(ff.28432-3) nell’interesse dell’indagato Mancini Piero, il quale chiedeva “la revoca del sequestro
preventivo della somma relativa alle fatture che Telecom non ha provveduto a pagare dal giugno
2008 ad oggi a favore di Flynet” era stata rigettata in mancanza di documentazione su “quanto
risulta essere stato sequestrato a Mancini personalmente e alla società Flynet quale persona
giuridica indagata”. Sarebbe stato comunque onere del ricorrente, in ipotesi, esporre specificamente
le ragioni che avrebbero impedito “l’esecuzione” del sequestro preventivo anche in ordine ai crediti
– non contestati, liquidi ed esigibili- di Flynet s.p.a. nei confronti di Telecom Italia s.p.a. (v. verbale
di esecuzione in data 3 ottobre 2008 f.8664 il al1.4), mentre non è questa la sede per affrontare
problemi relativi all’esecuzione del sequestro, che non risultano nemmmeno essere stati sfiorati
nelle competenti sedi di merito, o in ordine ai rapporti contrattuali tra Flynet s.p.a. e Telecom Italia
s.p.a.. Né, peraltro, può escludersi in linea di principio la possibilità di sottoporre a vincolo
cautelare crediti che siano certi, liquidi ed esigibili (Cass. sez.VI 17 giugno 2010 n.35748, P.M. e
Impregilo s.p.a.), come nel caso in esame in cui Telecom Italia s.p.a. risulta aver bloccato il
pagamento delle fatture a Flynet s.p.a. unicamente in ragione della notifica del decreto di sequestro
preventivo, e non può escludersi nel caso concreto che, quanto meno nell’ambito di una valutazione
limitata sul piano cautelare al fumus commissi delicti, che il profitto costituisca immediata e diretta
conseguenza del contratto stipulato tra le due società. Nemmeno, infine, può negarsi
aprioristicamente, ai fini dell’applicazione della misura cautelare reale, che un credito che sia certo,
liquido ed esigibile possa costituire un’utilità” ex artt.19, comma secondo, e 53 D.Lgs.n.231/2001,
in quanto l’ente creditore ben potrebbe comunque cederlo a titolo oneroso e acquisire in tal modo
un effettivo arricchimento patrimoniale.
Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Nella memoria difensiva di cui sarebbe stato omesso l’esame venivano sviluppate le
deduzioni già contenute nell’atto di appello, che risultano essere state prese in considerazione
nell’ordinanza impugnata, e inoltre il difensore chiariva “quale era effettivamente la procedura
delle numerazioni non geografiche dove Flynet operava come semplice società intermediaria, che

dicembre 2011 a f.28425-6). Del resto analoga istanza depositata in data 1° dicembre 2008

non aveva la possibilità di controllare la gestione dei numeri da parte dei singoli centro servizi, in
quanto il sistema di controllo antifrode era gestito interamente da Telecom, che in caso di
anomalia o contestazioni provvedeva a bloccare il pagamento del servizio (come si evince dal
contratto tra Flynet e Telecom, prodotto al Tribunale del riesame)”. Difetta tuttavia nel ricorso
l’indicazione delle ragioni per le quali il contenuto di detta memoria, nella parte riguardante “la
procedura delle numerazioni non geografiche”, avrebbe dovuto essere considerata rilevante ai fini
delicti ha richiamato le considerazioni già contenute nel provvedimento con il quale era stato
disposto il sequestro preventivo e nel provvedimento appellato, così implicitamente disattendendo il
contenuto della memoria sul punto. Del resto la valutazione del fumus commissi delicti esulava dalla
sintetica e generica richiesta di revoca del sequestro preventivo presentata nell’interesse dell Flynet
s.p.a. ai sensi dell’art.321 comma terzo c.p.p. e fondata solo sul rilievo, erroneo per quanto sopra
detto, che il sequestro eseguito nei confronti del Cappietti fosse di per sé sufficiente a garantire
l’eventuale confisca e, trattandosi di reati plurisoggettivi, impedisse o limitasse l’imposizione del
provvedimento cautelareanche nei confronti dei concorrenti.
Il ricorso va , pertanto, rigettato. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

della decisione sull’appello dal giudice di merito il quale, comunque, quanto al fumus commissi

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