Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 874 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 874 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BESSEEM KEDIR nato il 27/12/1983

avverso l’ordinanza del 20/04/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette/5~ le conclusioni del PG
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Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1.Besseem Kedir ha impugnato con ricorso per cassazione l’ordinanza
20.4.2017 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto l’istanza
presentata dal ricorrente, ed avente ad oggetto l’ammissione all’affidamento in
prova al servizio sociale in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo
delle pene disposto dal Procuratore della Pppubblica presso il Tribunale di Siena
in data 29.6.2009.

pen. per aver il Tribunale provveduto con ordinanza riservata all’udienza del
20.4.2017, per la quale non sarebbe stato dato avviso né al Besseem né al suo
difensore di fiducia.
In particolare, il ricorrente evidenzia che all’udienza del 21.3.2017 il
Besseem, presente, aveva revocato i difensori e nominato quale unico difensore
l’avv. Marco Bartolomucci del foro di Cassino; il Tribunale si era riservato per la
decisione, ma poi, a scioglimento della riserva, avrebbe fissato nuova udienza al
20.4.2017, senza darne avviso all’istante né all’avv. Bartolomucci.

2. Il Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso, evidenziando che, dall’esame degli atti, risultava che l’ordinanza con cui
il Tribunale aveva disposto il rinvio all’udienza del 20.4.2017 era stata
pronunciata in udienza, alla presenza del condannato e del nuovo difensore avv.
Bartolomucci.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso, con unico motivo attinente la violazione [la _violazione. della
norma che prescrive l’avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza
nel procedimento di sorveglianza, risulta manifestamente infondato e va dunque
dichiarato inammissibile.
Innanzitutto, si deve rilevare che, quando è dedotto, con ricorso per
cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c, cod.
proc. pen., questa Corte è “giudice del fatto”, nel senso che prende cognizione
dei presupposti di fatto dell’applicazione delle norme processuali, e quindi è
tenuta, ove necessario, ad esaminare direttamente gli atti processuali rilevanti (
Sez. 1, 9.1.2013, Chahid, Rv. 255304).
Le conclusioni del Procuratore generale sollecitano il collegio all’esame
degli atti processuali.

2

Il ricorso deduce violazione degli artt. 666, commi 3 e 4, e 678 cod. proc.

2. Nel caso in esame risulta che l’udienza, in prosecuzione, del 20.4.2017
era stata fissata dal Tribunale con ordinanza inserita nel verbale dell’udienza
21.3.2017, e quindi pronunciata alla presenza delle parti risultanti presenti dal
verbale, in particolare, del condannato Besseem e del suo difensore fiduciario
avv. Bartolomucci.
Si deve precisare che il verbale in esame consta di una parte
prestampata, riservata ai diversi esiti che potrebbe avere l’udienza : “… si riserva
di deliberare … ordina la prosecuzione all’udienza … manda la cancelleria per …”.

contraddittorie: da una parte, risulta “barrata” la casella che si riferisce alla
riserva del giudice e, dall’altra, è inserita per esteso l’ordinanza pronunciata dal
Tribunale.
Peraltro, il verbale è sottoscritto dal cancelliere e dal Presidente del
collegio in calce all’ordinanza di rinvio dell’udienza, con l’indicazione dell’ora di
chiusura del verbale ( “-ore 10.43”),

e questi sono dati che provano che

l’ordinanza è stata pronunciata prima della chiusura dell’udienza e comunicata
con la lettura alle parti presenti.
L’indicazione della “riserva” risulta dunque erroneamente apposta dal
cancelliere, ma tale errore è desumibile solo dalla lettura del verbale e non ha
influito sulle parti, che, presenti all’udienza, hanno avuto lettura dell’ordinanza di
rinvio dell’udienza.
La dedotta violazione della legge processuale risulta quindi insussistente
per difetto dei presupposti di fatto.
Il rilievo conduce a ritenere la manifesta infondatezza del motivo
proposto, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa
equo determinare in C 2.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro Duemila in favore della Cassa delle
Ammende.

Nel verbale dell’udienza 21.3.2017 emergono indicazioni apparentemente

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