Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 874 del 18/09/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 874 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BOSCARINO GIUSEPPE N. IL 08/02/1987
avverso la sentenza n. 1997/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 18/09/2012

t
Con sentenza in data 9 maggio 2011 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza
emessa il 31 marzo 2010 dal Tribunale di Catania con la quale Boscarino Giuseppe, all’esito del
giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole dei reati di guida senza patente e concorso in
furto aggravato, commesso in Catania il 20 settembre 2007, ed era stato condannato, ritenuta la
continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e alla recidiva e
con la diminuente per il rito, alla pena condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione ed curo
civile Comune di Catania..
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce: 1) la violazione di legge per essere stata ritenuta erroneamente ammissibile
la costituzione di paste civile del comune di Catania, stante la genericità delle ragioni della richiesta
risarcitoria e la carenza dell’indicazione della titolarità in capo all’ente dell’immobile ove si è
verificato il tentativo di furto, e comunque il comune di Catania vantare alcuna pretesa risarcitoria
in relazione al reato di guida senza patente; 2) il vizio della motivazione per la mancata diminuzione
di pena per il tentativo nella massima estensione; 3) la violazione di legge e il vizio della
motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza..
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte correttamente rilevato la
tardività della censura relativa alla costituzione di parte civile e non avendo il ricorrente nulla di
specifico osservato sul punto.
Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. Allorché la pena, come nel caso in
esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l’obbligo motivazionale previsto
dall’art.125 co.3 c.p.p. deve infatti ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino
sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e
soggettivi enunciati clall’art.133 c.p. (Cass. sez.VI 12 giugno 2008 n.35346, Bonarrigo; sez.III 29
maggio 2007 n.33773, Ruggieri).
Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato. Il giudice di appello, oltre alla
significativa distanza temporale tra i reati per i quali si chiedeva l’unificazione con il vincolo della
continuazione, ha posto in evidenza, con argomentazione logicamente ineccepibile, che nessun
elemento idoneo a dimostrare l’unitario progetto criminoso era stato indicato dall’imputato.
Comunque va ribadito il principio (Cass. sez.IV 13 giugno 2007 n.25094, Cosuccia) che, in tema di
continuazione, la valutazione circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso costituisce
questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità
solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.

200,00 di multa nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in curo 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso in Roma il 18 settembre 2012
il cons. est.

processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA