Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8730 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8730 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) NDAO SEGA N. IL 07/07/1983
avverso la sentenza n. 1478/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /9«…a.zet.,
che ha concluso per e lz1.9,.mal
tc:1) 1.1,m v” o
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 16/11/2012

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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 29 settembre 2011 la corte d’appello di Genova in parziale riforma della
sentenza emessa dal locale tribunale in data 18 dicembre 2006 che aveva condannato Ndao
Sega per i reati di cui agli articoli 474 e 648 capoverso codice penale concedeva all’imputato i
doppi benefici di legge confermando nel resto l’ impugnata sentenza .
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è
Contesta la sussistenza di tale fattispecie e fa presente che con riguardo a situazione analoga a
quella in esame la questione è stata rimessa alle sezioni unite con la pronuncia numero 36766
del 12 ottobre 2011.
Il ricorso è inammissibile.
La questione rimessa alle Sezioni Unite riguardava la possibile configurazione di

una

responsabilità a titolo di ricettazione per l’acquirente finale di un prodotto con marchio
contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata.
Nel caso in esame la condotta contestata all’imputato non è quella di avere acquistato un
prodotto con marchio contraffatto bensì quella di detenere per la vendita borse recanti marchi
contraffatti.
Questa Suprema Corte ha già più volte affermato – e questo collegio non ha motivo di
discostarsi da tale principio – che integra il delitto di cui all’art. 474 c.p., la detenzione per la
vendita di prodotti recanti marchio contraffatto. Per quanto concerne il concorso fra il reato di
cui all’art. 474 c.p. e quello di cui all’art. 648 c.p., le Sezioni Unite di questa Suprema Corte
hanno chiarito che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di
prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie
incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali
non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa
volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. Un. 9/5-7/6/2001, n. 2347, Ndiaye, riv.
218771).
All’inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell’impugnazione, di
1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d Ile spese processuali
e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma II 16.1

incorsa in violazione dell’articolo 648 codice penale in relazione all’articolo 15 codice penale.

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