Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 873 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 873 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IOVENE MARIO nato il 09/01/1965 a TORRE ANNUNZIATA

avverso l’ordinanza del 08/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1.Iovene Mario ha impugnato con ricorso per cassazione l’ordinanza
8.3.2017 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Napoli aveva respinto il reclamo
avverso l’ordinanza 29.3.2016 del Magistrato di Sorveglianza di Napoli, che
aveva respinto l’istanza di riconoscimento della liberazione anticipata per i
periodi dal 4.11.2008 al 4.5.2011.

Sorveglianza – che aveva respinto l’istanza sul rilievo che lo Iovene era stato
condannato per partecipazione ad associazione mafiosa, reato commesso sino al
20.12.2010 -, affermando che dall’esame della sentenza di condanna risultavano
prove del reato solo sino al febbraio 2008; ha aggiunto, peraltro, che il beneficio
richiesto era precluso ai sensi dell’art. 4bis, co. 3bis, ord. pen., in considerazione
della comunicazione 15.2.2017 della DDA di Napoli, significativa della attualità di
collegamenti da parte dello Iovene con la criminalità organizzata.

3. Il ricorso prospetta violazione di legge e difetto di motivazione, rilevando
che la nota della DDA di Napoli, posta dal Tribunale di Sorveglianza a
fondamento della decisione di rigetto, riguarderebbe un unico episodio poco
significativo, risolvendosi in un mero controllo di ps, e risalente a quattro anni
prima della nota della DDA.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato l’assenza di carichi pendenti e
la positiva relazione circa il comportamento in carcere.

5. Il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso, sul rilievo che l’ordinanza impugnata aveva adeguatamente evidenziato il
permanere di collegamenti da parte dello Iovene con la criminalità organizzata
nel periodo di libertà goduto tra l’aprile 2013 e il novembre 2015.
COit,

6.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria tdil motivi aggiunti,

osservando che la nota della DDA, per la risalenza nel tempo e la insignificanza
dell’episodio valorizzato, non costituiva prova di attuali collegamenti con la
criminalità organizzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L’impugnazione censura la valutazione positiva, circa l’attualità dei
collegamenti con la criminalità organizzata da parte di Iovene Mario, compiuta
2

2. Il Tribunale di Sorveglianza ha censurato la motivazione del Magistrato di

dall’ordinanza impugnata con motivazione che si assume apparente e illogica,
siccome fondata sulla nota della DDA, considerata non significativa, e a
prescindere dai dati contrari costituiti dall’assenza di procedimenti penali in corso
e dalla favorevole relazione dell’equipe trattamentale.

2.

L’istanza del condannato riguarda il riconoscimento di liberazione

anticipata ordinaria, istituto in relazione al quale non operano le preclusioni,
dipendenti dal titolo della condanna, di cui all’art. 4bis, co. 1, ord. pen.; peraltro,

beneficio richiesto è precluso nel caso in cui risultino attuali collegamenti con la
criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 4bis, co. 3bis, ord. pen. .
A fronte dello specifico reato per il quale è stata pronunciata la condanna
in esecuzione, il Tribunale di Sorveglianza ha precisato che le prove di reità,
desumibili dalle decisioni di merito, riguardavano il periodo sino al febbraio 2008,
data antecedente all’inizio del periodo oggetto della richiesta del beneficio ( dal
4.11.2008 al 4.5.2011).
La decisione impugnata, quindi, ha negato il beneficio solo per l’affermata
esistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata.

3. Le censure del ricorrente nei confronti della motivazione dell’ordinanza
impugnata non sono fondate.
E’ principio consolidato che la comunicazione della DDA non è vincolante
nel giudizio di sorveglianza, che deve autonomamente formulare il giudizio sulla
persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.0

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Zg’gq2.5).

La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta esente dai vizi denunciati,
avendo valorizzato il fatto che, nel periodo di libertà successivo alla
scarcerazione dell’aprile 2013, Iovene Mario aveva avuto contatti con De Simone
Francesco, esponente di sodalizio criminoso operante nell’attualità.
Tale circostanza risulta prova sufficiente di collegamenti con la criminalità
organizzata.
Il ricorso sostiene trattarsi di motivazione apparente e illogica, in quanto
si sarebbe trattato di unico contatto, risalente al novembre 2013 e senza alcuna
rilevanza processuale, non risultando Iovene sottoposto ad alcun procedimento
penale.
La dedotta illogicità non sussiste, in quanto il Tribunale di Sorveglianza ha
evidenziato che De Simone Francesco, cognato del condannato, era stato correo
di Iovene nei fatti che avevano portato alla condanna per associazione finalizzata
al narcotraffico, e quindi l’incontro che i due avevano avuto 1’8.11.2013 in Andria

3

risultando lo Iovene condannato per reato doloso ( art. 74 dpr 309/90), il

non poteva essere ritenuto meramente occasionale, bensì voluto e quindi
significativo di un permanere di contatti con la criminalità organizzata.
Nel giudizio risulta decisivo il collegamento che emerge tra l’episodio
valorizzato ( la frequentazione con De Simone Francesco), la pregressa
condivisione di un vincolo criminoso e la attuale operatività criminale del
sodalizio controllato da De Simone Francesco.
Si deve aggiungere che la preclusione di cui trattasi intende evitare il
riconoscimento di benefici, che possono comportare, nel caso della liberazione

giudizio di cognizione, a soggetti che, avendo contatti con la criminalità
organizzata, risultano, anche genericamente, pericolosi per la convivenza civile.
Evidentemente, di ben diverso spessore sono gli elementi che possono
fondare il giudizio di cui trattasi rispetto a quelli che possono essere valorizzati
come indizi di reità rispetto a un reato associativo.
Nel più limitato ambito del giudizio finalizzato a verificare la operatività
della preclusione di cui all’art. 4bis, co. 3bis, ord. pen. risulta dunque adeguata
• la motivazione che, a fronte di una pregressa adesione a sodalizio criminale,
valorizzi il persistente collegamento con esponente del medesimo gruppo,
operante nell’attualità.
Va dunque respinto il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 22.11.2017.

Il Consigliere estensore
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Il Presidente
Antonella Patrizia Mazzei

anticipata, ad un precoce riacquisto della libertà, rispetto alla pena inflitta nel

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