Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8728 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8728 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
TWOMBLY ALESSANDRO CYRUS N. IL 18/12/1959
SALIBA THOMAS HABIB N. IL 18/12/1945
LERNER RALPH ERNEST N. IL 12/04/1943
avverso l’ordinanza n. 722/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
03/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CIJIARA GRAZIOSI;
ly.kre/sentite le conclusioni del PG Dott.
. \

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/02/2014

37716/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 aprile 2013 il gip del Tribunale di Napoli, a seguito di istanza di
Twombly Alessandro Cyrus, Saliba Thomas Habib e Lerner Ralph Ernest – indagati per il reato
di cui all’articolo 11 d.lgs. 74/2000 perché in concorso tra loro, per evadere le imposte sui
redditi dovute dal padre deceduto del primo, ammontanti ad euro 29.201.706, compivano atti

Banca Popolare di Bergamo, i primi due richiedendo di trasferire 3,8 milioni di euro circa in un
trust fund di cui i tre erano trustee per rendere inefficace la riscossione tributaria coattiva -, ha
revocato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 1, comma 143 I.
2007/244 che aveva emesso il 23 gennaio 2012 quanto alle attività finanziarie intestate al
deceduto padre del primo indagato presso tale banca.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per tre
motivi. Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 321 c.p.p. La difesa degli indagati
aveva chiesto la revoca del sequestro in conseguenza della richiesta di archiviazione, a suo dire
derivante dall’avere soddisfatto il debito tributario. Il giudicante, pur ritenendo che “il fatto
reato restasse, comunque, da giudicare” (con l’adempimento del debito tributario dopo l’avvio
del procedimento penale il reato non estingue, potendo soltanto comportare la diminuzione
della pena ex articolo 13 d.lgs. 74/2000) ha erroneamente ritenuto non più sussistenti le
esigenze cautelari proprio per il pagamento del debito tributario. Il secondo motivo denuncia
violazione dell’articolo 321 c.p.p. in relazione all’articolo 1, comma 143 I. 2007/244, che ha
esteso l’istituto di cui all’articolo 322 ter c.p. ai reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000 (tranne
quello di cui all’articolo 10): i fatti evidenziati e la natura obbligatoria della confisca cui il
sequestro è finalizzato dimostrano la violazione di tale normativa. Il terzo motivo è proposto ex
articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. per vizio motivazionale.
In data 23 gennaio 2014 il difensore di Saliba e Lerner ha depositato memoria chiedendo che
il ricorso non sia accolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Il nucleo del primo motivo è identificabile nella censura mossa al giudicante per avere
affermato il venir meno delle esigenze cautelari a causa dell’intervenuto pagamento del debito
tributario. Pur non menzionando espressamente le esigenze cautelari, effettivamente il gip h

fraudolenti sulle disponibilità finanziarie intestate al deceduto presso la filiale romana della

fondato la revoca su quel che ha definito in sostanza “integrale sanatoria della posizione
debitoria”, pur significativamente evidenziando che rimane impregiudicata “ogni ulteriore
valutazione in merito alla commissione del reato”. In tal modo, il gip non ha tenuto conto di
quanto da lui stesso esposto nella sua ordinanza, e cioè che, a fronte di un’evasione secondo il
capo di imputazione ammontante € 29.201.746, è stato effettuato un accertamento con
adesione per la definizione del procedimento tributario, che ha comportato il pagamento di €
16.209.729,39. In realtà, non solo il reato non si è estinto (non può non ricordarsi che
l’articolo 11 d.lgs. 74/2000 è un reato di pericolo, non necessitante per sussistere, quindi,
l’esistenza di una procedura di riscossione coattiva – cfr. Cass. sez. III, 9 aprile 2013 n.
39079; Cass. sez. III, 25 giugno 2012 n. 37415; Cass. sez. III, 18 maggio 2011 n. 36290 – e
non avente per oggetto, appunto, il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica
rappresentata dai beni del contribuente, onde il reato può ” configurarsi anche qualora, dopo il

compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell’imposta e dei relativi
accessori” – così la già citata Cass. sez. III, 18 maggio 2011 n. 36290 -), e non solo non è
divenuta applicabile neppure l’attenuante speciale del pagamento del debito tributario prevista
dall’articolo 13 d.lgs. 74/2000 visto che il riconoscimento di essa “è subordinato all’integrale

estinzione dell’obbligazione tributaria mediante il pagamento anche in caso di espletamento
delle speciali procedure conciliative previste dalla normativa fiscale” (così, da ultimo, Cass. sez.
III, 5 luglio 2012-7 gennaio 2013 n. 176; conforme Cass. sez. III, 13 maggio 2004 n. 30580),
ma soprattutto sono rimaste sussistenti, come evidenzia a ben guardare il ricorrente, esigenze
cautelari in vista della confisca obbligatoria, rappresentate quantomeno dalla differenza tra
l’importo della evasione penalmente rilevante nelle modalità sopra descritte e l’importo della
soluzione tributaria concordata con la procedura conciliativa fiscale.
Il motivo risulta dunque fondato, assorbendo gli ulteriori motivi; e ne consegue
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014

Il Cons. iere Estensore

Il Presidente

i

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