Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8724 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8724 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERRUTI FABRIZIO N. IL 26/11/1951
avverso l’ordinanza n. 349/2012 GIP TRIBUNALE di ROSSANO, del
07/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CIIIARA GRAZIOSI;
›t/sentite le conclusioni del PG Dott. r• – p t • pc e . gLo
ec.

Udit i difensor Avv.;

–t7-571L;23 ce Cs2,-cl-,–C e–

“”41-9

Data Udienza: 06/02/2014

31698/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 febbraio 2013 il gip del Tribunale di Rossano ha respinto l’opposizione
ex articolo 263, comma 5, c.p.p. proposta da Cerruti Fabrizio avverso il diniego in data 5
maggio 2012 del pubblico ministero di restituzione di beni sequestrati.
2. Ha presentato ricorso il difensore, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b, c ed e,
c.p.p. Il Tribunale del riesame di Cosenza, con ordinanza del 19 aprile 2012, aveva ritenuto

generico il decreto di sequestro emesso il 12 marzo 2012 dal pubblico ministero. Quest’ultimo
pertanto avrebbe dovuto convalidarlo o disporre la restituzione di quanto sequestrato, per cui
l’interessato avrebbe potuto soltanto avvalersi della opposizione ex articolo 263, comma 5,
c.p.p. La convalida non è avvenuta ed è stata rigettata l’istanza di restituzione; di qui
l’opposizione dinanzi al gip, che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto tener conto
dell’ordinanza del Tribunale del riesame e comunque non avrebbe motivato la sua decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Premesso che il ricorrente incorre in chiara genericità laddove non indica su quale base la
decisione del Tribunale del riesame su una istanza, appunto, di tal specie dovrebbe vincolare il
contenuto del provvedimento del gip relativo ad una fattispecie diversa, cioè ad una
opposizione ex articolo 263, comma 5, c.p.p. (al riguardo il ricorso adduce una valenza come
giudicato in modo assertivo, senza supportare con alcun argomento specifico il vincolo che così
prospetta), deve darsi atto che, seppur concisamente, il gip ha motivato in congrua maniera la
propria decisione di rigetto della opposizione. Ha infatti osservato che il sequestro non era
stato effettuato dalla polizia giudiziaria, bensì ex articolo 253 c.p.p., onde non vi era necessità
di convalida; e il pubblico ministero, nella parte motiva del decreto che aveva appunto disposto

che il sequestro in questione fosse da ritenersi effettuato dalla polizia giudiziaria, essendo

il sequestro, aveva fatto “chiaro riferimento alla necessità di acquisire nei luoghi ivi indicati
(sedi legali, sedi di esercizio, abitazioni) i documenti utili contabili o extracontabili dall’i. 12.
2007 all’attualità (operazioni commerciali poste in essere per generare illecitamente credito
Iva o per evadere detta imposta o per procedere ad indebite compensazioni nonché fatture di
vendita, acquisto, registri Iva vendite e acquisti, documenti di accompagnamento merci, libro
giornale etc…)”. Ne desume che “la documentazione da sottoporre a vincolo era ben
individuata e comunque individuabile alla luce dei parametri indicati”, altresì rilevando che
l’opponente comunque non ha addotto “che il vincolo sia stato apposto su documenti diversi da
quelli indicati dal PM”. Effettivamente, nel “Decreto di perquisizione locale e sequestro artt

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249, 250, 251, 252, 259 e 260 c.p.p.”, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Rossano, nella parte motiva (pagine 2-3), identifica in modo adeguato l’oggetto del sequestro,
individuandolo nella “documentazione contabile ed extra contabile” relativa al periodo dal 1
febbraio 2007 alla data di emanazione del decreto quanto alle operazioni commerciali di
determinate società, “con particolare riferimento a quelle utilizzate per generare illecitamente
credito Iva o per evadere detta imposta o per procedere ad indebite compensazioni con le

documenti di accompagnamento delle merci (DAA, DAS, bolle d’accompagnamento, DDT,
lettere di vettura ecc.), il libro giornale, il registro di carico e scarico dei prodotti alcolici, le
schede contabili, nonché ogni altra documentazione fiscale, contabile ed extra contabile
ritenuta utile” per “riscontrare, da un lato, documentalmente l’insussistenza delle operazioni
commerciali, le esportazioni intracomunitarie e dei presupposti legittimanti lo status di
esportatore abituale e, dall’altro, di ricostruire gli effettivi rapporti esistenti tra le predette
società e il relativo modus operandi anche in relazione alla gestione dei depositi fiscali”. Di
tutto questo come esito della perquisizione viene disposto poi, a pagina 3 del decreto, il
sequestro. Condivisibile è dunque quanto ritenuto dal gip in ordine al reale contenuto del
decreto, che comporta la sua riconducibilità all’articolo 253 c.p.p., e non agli articoli 354 e 355
c.p.p. – come prospetta il ricorso -, non abbisognando dunque di alcuna convalida.
In conclusione, il ricorso risulta privo di fondamento, per cui deve essere rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

accise ” e in ispecie “tutte le fatture di vendita e di acquisto, i registri Iva vendite e acquisti, i

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