Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8722 del 06/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 8722 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAPIENZA ROSARIO N. IL 13/05/1943
avverso l’ordinanza n. 114/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
leekte/sentite le conclusioni del PG Dott. À _
sec3
sk:2,

VNN”. (2..53″‘■ O–

Uditi difensor Avv.;

CS)

Data Udienza: 06/02/2014

27939/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 maggio 2013 il Tribunale di Catania ha respinto richiesta di riesame
di provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal gip dello stesso
Tribunale in data 13 febbraio 2013, richiesta proposta da Sapienza Rosario, indagato per il
reato di cui all’articolo 10 ter d.lgs.74/2000, e i cui beni (denaro e immobili) sono oggetto del
sequestro.

contestato il fumus commissi delicti ritenuto sussistente dal Tribunale; si censura inoltre
l’essersi il Tribunale ritenuto privo di competenza in ordine all’effettuato sequestro di una
pensione di invalidità a favore del giudice dell’esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1 Come si è appena esposto, l’unico motivo si articola in due doglianze. La prima concerne
la sussistenza del fumus commissi delicti, che, secondo il ricorrente, non sussisterebbe: e ciò il
riicorrente argomenta sulla base di una versione alternativa dei fatti che sarebbero consistiti a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale – soltanto nella enunciazione di dati non veritieri in
dichiarazione, da punirsi semmai ex articoli 3 e 4 d.lgs. 74/2000. La doglianza è palesemente
inammissibile, in quanto persegue, rendendola necessaria per la verifica della sua ricostruzione
della vicenda e della condotta del Sapienza, una cognizione di fatto preclusa al giudice di
legittimità.
3.2 La seconda censura, invece, concerne indubbiamente una questione di diritto. Adduce il
ricorrente che, su un conto corrente bancario, sono state sequestrate somme di denaro versate
dall’Inps per la pensione di invalidità dell’indagato. Ciò era già stato evidenziato nella richiesta
di riesame con correlata richiesta di limitazione del sequestro: al riguardo il Tribunale ha
affermato che il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, “e,

2. Ha presentato ricorso il difensore, denunciando la violazione dell’articolo 325 c.p.p. Viene

dunque, anche il Tribunale in sede di riesame”, non ha l’obbligo di individuare i singoli beni,
competendo al pubblico ministero, in sede di esecuzione, di individuarli. Avendo il gip indicato
il valore complessivo dei beni, ogni ulteriore questione, secondo il Tribunale, si affronta tramite
istanza di restituzione: quindi “il rimedio esperibile dal Sapienza non può essere, con
riferimento alla scelta dei beni da sottoporre al vincolo reale, quello del riesame, perché non è
in discussione la legittimità del provvedimento di sequestro, dovendo invece avanzare richiesta
di restituzione al pubblico ministero, quale organo competente per l’esecuzione”. Osserva
invece il ricorrente – richiamando tra l’altro l’articolo 1 d.p.r. 5 gennaio 1950 n. 180 sulla
impignorabilità e insequestrabilità delle pensioni – che “una cosa è l’individuazione concreta di
beni legittimamente passibili di sequestro, altra la conferma di un sequestro che colpisce beni
che non siano assoggettabili alla cautela”.

.\.?

La doglianza del ricorrente è fondata, poiché l’impugnata ordinanza confonde,
effettivamente, due piani diversi. Risulta del tutto consolidata la giurisprudenza di legittimità
che il Tribunale sinteticamente invoca, in base alla quale il giudice che emette provvedimento
di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca non è tenuto a individuare in
modo specifico i beni su cui apporre il vincolo, poiché quel che in tale sede rileva, e che quindi
il giudice è tenuto a indicare, è la determinazione del valore complessivo dell’oggetto del
sequestro; identificato così il quantum, compete al pubblico ministero – o anche alla polizia
giudiziaria: Cass.sez.II, 29 maggio 2013 n. 35813; Cass.sez.II, 27 gennaio 2010 n. 6974 – in
fase esecutiva individuare specificamente i beni da apprendere e, correlativamente, verificarne
il valore in rapporto all’importo complessivamente sequestrabile (Cass.sez.II, 29 maggio 2013
n. 35813, cit.; Cass. Sez. III, 12 luglio 2012-7 marzo 2013 n. 10567; Cass.sez.III, 25 febbraio
2010 n. 12580; Cass.sez.II, 27 gennaio 2010 n. 6974, cit.). Va peraltro precisato che tale
giurisprudenza qualifica la determinazione del valore come contenuto minimo, ovvero
assolutamente necessario, del provvedimento ablativo, ma non esclude affatto il potere/dovere
del giudice che emette il provvedimento di pronunciarlo attribuendogli un contenuto completo,
ovvero indicando anche specificamente quali beni assoggetta al vincolo, se è in condizioni di
farlo. Deve infatti il giudice che sequestra specificamente indicare quali siano i beni vincolabili
se dispone in atti di elementi per stabilirlo, solo in caso contrario incombendo detta
individuazione al P.M. quale organo demandato all’esecuzione del provvedimento (Cass. sez.
III, 10 gennaio 2012 n. 7675). A fortiori, qualora il sequestro sia già stato eseguito, come nel
caso di specie, non si può quindi ritenere devoluto al pubblico ministero ogni profilo attinente
alle caratteristiche dei beni sequestrati, sottraendosi tale tematica all’oggetto della revisione
che l’interessato può innescare adendo il Tribunale del riesame. Se, allora, la mancata
individuazione dei beni oggetto del sequestro al momento della pronuncia del provvedimento
genetico non inficia la legittimità del suddetto provvedimento qualora questo determini il

quantum del vincolo, lo stesso non può dirsi per la diversa ipotesi (che il Tribunale ha in
sostanza, come già accennato, confuso con la prima) dell’effettuato assoggettamento al vincolo
di beni oggettivamente non sequestrabili, fattispecie, a ben guardare, ontologicamente affine
all’ulteriore ipotesi di esecuzione del sequestro mediante l’assoggettamento al vincolo di beni
non sequestrabili soggettivamente nel senso che l’indagato non ne abbia la disponibilità:
ipotesi, quest’ultima, che è indiscutibile rientri nel vaglio del Tribunale del riesame. E
d’altronde – si osserva ad abundantiam –

la garanzia della fruizione diretta di una cognizione

giurisdizionale, in luogo della previa necessità di rivolgersi a quella che è, comunque, una parte
seppur pubblica, non può, alla luce dei fondamentali principi costituzionali e sovranazionali in
ordine alla tutela dei diritti, essere interpretata in senso irragionevolmente restrittivo.
In conclusione, per quanto concerne la questione del vincolo che sarebbe stato apposto a una
pensione di invalidità l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania, per il
resto dovendosi rigettare il ricorso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania limitatamente alla confisca
della pensione; rigetta nel resto.

Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA