Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8715 del 16/01/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8715 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Salvatore Gottuso, nato a Palermo il 15/03/1946
2. Francesca Santino, nata a Palermo il 27/02/1952
3. Monica Gottuso, nata a Palermo il 20/08/1981
4. Agnese Gottuso, nata a Palermo il 20/08/1981
avverso il decreto del 24/10/2011 della Corte d’appello di Palermo,
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo, con decreto del 24/10/2011 ha respinto
l’impugnazione proposta da Salvatore Gottuso e dai terzi intervenuti oggi
ricorrenti, in relazione alla misura di prevenzione della sorveglianza di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni, e di
confisca dei beni immobili, del complesso aziendale e dei conti correnti, intestati
anche alle odierne ricorrenti.
2.1. Propone ricorso la difesa di Salvatore Gottuso lamentando con il
primo motivo inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento agli
artt. 1 e 2 comma 3 I. 31 maggio 1975 n. 575, 2 e 3 I. 27 dicembre 1956 n.
1423, osservando che l’art. 2 I. 27/12/1956 n. 1423 richiede quale elemento
necessario per applicazione della misura la pericolosità sociale, e l’art. 1 I. 31
maggio 1965 n. 575 prevede che si sia indiziati di appartenere ad associazioni

Data Udienza: 16/01/2013

mafiose. Secondo l’interpretazione prospettata dal ricorrente i due requisiti
devono concorrere in via cumulativa, e si lamenta che non sia stata verificata
tale situazione di fatto, con violazione di legge che si denuncia.
2.2. Con il secondo motivo si rileva mancanza di motivazione in quanto
l’argomentazione dei giudici d’appello riprende quella del primo giudice, che a
sua volta si rifà a quella contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare di
che si impone per i differenti presupposti legittimanti.
Nella specie il giudice della prevenzione si è limitato ad elencare le prove
acquisite nel procedimento di cognizione, inferendo da tale elenco la
dimostrazione della pericolosità attuale, ed omettendo l’indicazione degli
elementi concreti da cui ha tratto l’accertamento di tale elemento legittimante,
per di più svalutando gli indicatori positivi, costituiti dall’ammissione di
responsabilità dell’interessato e dall’intervenuta dissociazione
dall’organizzazione, oltre che dal lungo periodo di carcerazione subito
dall’interessato.
3.1. Nell’interesse di Francesca Santino moglie del proposto e intestataria di
appartamenti e terreni sottoposti a confisca, si eccepisce violazione di legge in
relazione all’art. 2 ter comma 3 I. 31maggio 1965 n. 575, illogicità e
contraddittorietà della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva.
In particolare si contesta l’affermazione contenuta nel decreto impugnato
sulla base della quale si imputa alla difesa un difetto di dimostrazione della
natura personale dei beni, contrastata dagli accertamenti svolti in senso opposto
nella consulenza tecnica di parte prodotta, che dà ampia contezza di elementi di
fatto dl segno contrario che attestano la perfetta compatibilità tra i redditi di
Gottuso e quanto rinvenuto in possesso dei familiari, i quali a loro volta avevano
garantito degli apporti personali.
Si ritiene quindi che la Corte sia incorsa in argomento nella contraddittorietà
della motivazione, rilevando che l’ipotetico difetto di allegazione non era
Imputabile all’interessata, che tramite la difesa aveva richiesto un termine per
dimostrare, attraverso l’acquisizione delle informazioni, lo svolgimento di attività
di lavoro, ancorché non regolare, da parte di Gottuso, termine che il giudice di
merito non ha ritenuto di concedere. In proposito si lamenta l’esistenza del vizio
di cui all’art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. riguardante l’omessa
acquisizione di prova decisiva.
Si rileva inoltre che i beni sottoposti a confisca non risultano sproporzionati
al reddito familiare, in quanto acquistati con i proventi dell’attività
imprenditoriale del Gottuso, sottratti al fisco, con le donazioni in denaro ricevute
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Cessazione VI sez. pen 6039/2012

autonomo procedimento penale, escludendo in fatto una autonoma valutazione,

dal padre della Sentina, e con l’accensione di mutui, circostanze esposte nella
consulenza tecnica di parte, che rendono il provvedimento di confisca illegittimo.
4.1. Nell’interesse di Agnese e Monica Gottuso, cointestatarie di un
terreno agricolo, nonché titolare, quest’ultimira, anche di una ditta individuale
sottoposta a confisca, si formulano gli stessi rilievi di cui al punto 3.1.
4.2. Con riferimento specifico all’attività commerciale, si contesta la
logicità delI’argomentazionet

nella sfera economica della figlia dal patrimonio della madre, non permette M di
considerare reciso il nesso di derivazione dalle sostanze paterne illecite.
In particolare il presupposto giustificativo della confisca, costituito dalla
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sproporzione dei redditi, norl g0 dimostrato rispetto a tutti i beni sottoposti al
provvedimento ablativo intestati alla ricorrente, la cui provenienza risulttrAl.< giustificata dal consulente di parte. Si ravvisa mancanza di motivazione da parte della Corte sulle risultanze di tale elaborato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I rilievi della violazione di legge, per la mancata ricerca dell'attualità della pericolosità proposti nell'interesse di Salvatore Gottuso, risultano smentiti dalla motivazione del provvedimento impugnato, che, in linea con la lettera della norma, nonché con l'uniforme giurisprudenza sul punto, ha desunto dall'intervenuta condanna del proposto per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pem la sua pericolosità, non fermandosi al dato formale della mancanza di prova sulla recisione del vincolo associativo per concludere sull'attualità del pericolo, ma riferendo ulteriormente al riguardo il sopraggiungere di ulteriore e recente sentenza di condanna, per il delitto di estorsione, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n.1991 n. 152. Da tale sopravvenienza il giudice di merito ha tratto la conclusione dell'attualità della pericolosità, con ciò stesso smentendo l'assunto sul quale si fonda l'eccezione di violazione di legge, costituita dall'uso di un presunzione legale ch in o t1. — - - a ~e—rorm Inoltre con il richiamo all'attualità della recente condanna per reati rientranti nell'azione del gruppo illecito il provvedimento impugnato ha evidenziato l'assoluta infondatezza in fatto della prospettazione di un'omessa valutazione di attualità del pericolo. Conseguentemente deve ‹rt - 1 e vte iS~n7 la manifesta~ infondatezza dell'eccezione di violazione di legge. 3 Cassazione VI sez. pen 6039/2012 2t, aa quale, la provenienza di tale bene 2.2. Ad analoga valutazione di inammissibilità deve pervenirsi in relazigne a Ssolyil al secondo motivo di ricorso che, formalmente eccependo la mancana's(di motivazione, unico vizio dell'apparato argomentativo riconducibile, ex art. 125 comma 3 cod. proc. pen., al novero della violazione di legge entro cui deve articolarsi Il ricorso di legittimità avverso il provvedimento impositivo della misura di prevenzione in forza dell'art. 4 I. 27 dicembre 1956 n. 1423, di fatto 11 ne contesta l'articolazione, rivelandocj' e po di un r corso su pun o posto che la mancanza VI o ivazione non può c come radicale assenza del . - - .rso giustificativo rientr violazione di legge osservazi i, •• resta di fatto esclusa n critiche contenute nell'a d' essere intesa nella previsione di aso concreto proprio dalle im *LP nazione sul ercorso 3. e 4. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche riguardo al ricorso proposto nell'interesse delle intervenute Santino, Agnese e Monica Gottuso, che formalmente hanno eccepito la violazione di legge con riferimento all'art. 2 ter comma 3 I. 31 maggio 1975 n. 575, ma hanno poi svolto un esclusivo richiamo alla motivazione 1~ della pronuncia, con contestazione riguardante gli accertamenti di congruità del valore dei beni immobili intestati alle ricorrenti ed oggetto del provvedimento di confisca, rispetto al patrimonio delle interessate, omettendo qualsiasi argomentazione co ncreta Slifil t violazione li legge invocata. t i ,,,,,,,„ dAci ruArtgva,10 0...1---krico re nLiiig 1:1e1 provvedimehn"ti richiama accertata ~ dell'attività economica che si assume svolta da Gottuso r al fine di acquisire la provvista economica necessaria all'acquisto immobiliare ; all'azione della cosca mafiosa alla quale è risultato appartenere, con conseguente non computabilità di tali introiti tra quelli idonei a valutare la congruità economica, e la conseguente inaffidabilità della consulenza tecnica di parte che su tali entrate fonda la sua opposta conclusione, così superando% fatto anche l'implicito assunto di mancata argomentazione sull'elemento dimostrativo offerto. Inoltre, la stessa prospettazione degli ulteriori motivi di ricorso, che riguardano, come si è detto, illogicità e contraddittorietà della motivazione, o la mancata assunzione di prova decisiva, vizio quest'ultimo che, come rivelato dalla previsione testuale dell'a rt . 606 comma 1 lett d) cod. proc. pen. 2 si riferisce esclusivamente alla fase dibattimentale, impone di pervenire alla dichiarazione di manifesta inammissibilità delle impugnazioni, sulla base della già richiamata limitazione iie possibilità di proporre ricorso nei confronti del decreto in materia di misur di pr venzione stabilita dall'art. 4 comma 10 I. 27 dicembre 1956 n. IN ti 1423, NA b lida ola vio azione di legge, evocata ma non esposta nei ricorsi. 4 Cassazione VI sez. pen 6039/2012 . 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado e della somma indicata in dispositivo nella misura ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, posto a carico di ciascuno in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/01/2013 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

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