Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8714 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8714 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
COLELLA NICOLA N. IL 28/05/1939
avverso l’ordinanza n. 2129/2012 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 04/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZA, Re i»
lette/se le conclusioni del PG Dott.
d.

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e.4L5…-;

Udii i difensor Avv.;

Data Udienza: 23/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 4/6/2013,
ha autorizzato Carlo Colella, indagato dei reati ex artt. 44 lett. c), d.P.R.
380/01, 54 e 1161 cod.nav., all’uso temporaneo del locale, sottoposto a
dei “Giochi del mare”, fino a non oltre il 9 giugno e, comunque, se la
manifestazione fosse finita prima, al termine della stessa.
Propone ricorso per cassazione avverso detto provvedimento il p.m.
presso il Tribunale di Reggio Calabria, con i seguenti motivi:
-abnormità dell’atto impugnato, perché esula dalle competenze del Gip
quello di potere regolare le modalità esecutive di una misura cautelare,
attribuito dall’art. 92 disp. att. cod.proc.pen. al p.m.; perché un tale
provvedimento, frustrando le finalità del sequestro preventivo, risulta
affetto da una anomalia funzionale, così radicale da non potere essere
inquadrato in nessuno schema legale; perchè il suddetto provvedimento,
potendo con tutta probabilità essere reiterato in futuro, determina una
situazione di stallo che ne impone la rimozione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta, nella quale conclude per la inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto incorre nella ipotesi di cui all’art. 568,
co. 4, cod.proc.pen..

sequestro preventivo, in data 31/5/2013, per la manifestazione sportiva

Va rilevato che è lo stesso p.m. a specificare che il provvedimento
impugnato ha già interamente dispiegato i propri effetti al momento in
cui il ricorso è proposto.
Orbene, per costante giurisprudenza, l’interesse richiesto dal citato art.
deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da
impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso
la eliminazione di esso, una situazione pratica più vantaggiosa per
l’impugnante rispetto a quella esistente, nonché a raggiungere un
risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente
favorevole al p.m. ricorrente ( Cass. 30/6/2011, n. 32854; Cass.
19/2/2009, n. 14925 ): nella specie non si ravvisa l’interesse richiesto
dalla norma.
Peraltro, non appaiono convincenti gli argomenti adottati dal p.m. a
sostegno dei motivi di gravame, volti ad indicare come dalla invocata
rettificazione possa in futuro derivare per l’impugnante un risultato
praticamente e concretamente favorevole: se, infatti, le modalità di
esecuzione, compreso l’eventuale utilizzo temporaneo del bene
sequestrato, sono di competenza del p.m., come reclamato in ricorso,
sarà questi in futuro a decidere in merito, non comprendendosi perché
nella vicenda in esame lo stesso p.m., investito della richiesta, si sia,
invece, limitato ad emettere un parere contrario e a trasmettere gli atti al
Gip, investendolo della decisione finale.
Men che meno, di poi, si comprende come un tale provvedimento,
limitato nel tempo e già esaurito nei propri effetti, possa determinare un
impasse del procedimento.

568 cod.proc. pen., quale condizione di ammissibilità della impugnazione,

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del p.m..

Così deciso in Roma il 23/1/2014.

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