Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8714 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8714 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BRUNO FIORINO MARIA N. IL 29/09/1959
avverso la sentenza n. 3520/2012 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 24/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.; 9,c9the.15:1 (_ )jec. hdl
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e)CaA-C-1

Data Udienza: 04/12/2012

OSSERVA

Con

rato ch I difensore di Maria Bruno Fiorino ha proposto ricorso per

cassazione ex art. 625 bis c.p.p. contro la decisione 24 maggio 2012 con la quale
la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero, ha annullato
l’ordinanza del Tribunale del riesame – con la quale era stato revocato il
sequestro probatorio di alcuni capi di abbigliamento – con rinvio allo stesso

Il difensore deduce di non avere ricevuto la notifica dell’avviso di
fissazione dell’udienza di trattazione ciononostante, la Corte ha tenuto udienza
e si è pronunciata sul ricorso prodotto dal pubblico ministero contro l’ordinanza
del giudice del riesame.
Il ricorso straordinario previsto dall’art. 625 bis c.p.p. è ammesso solo in
favore del condannato e iajcluesta espressione è da intendere nel senso che
una persona è legittimata ad esperire tale rimedio extra ordinem contro una
decisione della cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando
inammissibile il ricorso, rende definitiva la sentenza di condanna (Sez. II, 12
maggio 2004, n. 26339; Sez. VI, 17 gennaio 2007, n. 4124).
Nel caso in esame, il ricorso è stato proposto nell’interesse di persona nei
cui confronti era stato ab origine disposto sequestro probatorio di alcuni capi di
abbigliamento e, dunque, da un soggetto non legittimato.
4

Il ricorso è inammissibile e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una
somma, che si ritiene equo determinare in C 500,00 in favore della cassa delle
ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte
costituzionale 13 giugno 2000, n.186.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.

giudice a quo per nuova deliberazione.

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