Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8713 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8713 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) IGNOTI * C/
2) NOCENTI CLAUDIO N. IL 08/08/1956
avverso il decreto n. 1190/2011 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
23/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
letteAs,entite le conclusioni del PG Dott.
cft..99,
(.1

Udit i 44ènsor Avv.;

Data Udienza: 04/12/2012

Osserva
1.Claudio Nocenti ha proposto ricorso contro l’ordinanza del giudice per le
20e,
indagini preliminanyVnonostante abbia fissato udienza di comparizione delle parti
interessate no nCk919consentito di essere sentito quale persona opponente alla
richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
Ad avviso del ricorrente, l’ordinanza impugnata va annullata poiché in
violazione dell’art.127, comma 3, c.p.p. non è stato consentito alla parte

richiesta di archiviazione, nonostante ne avesse fatto richiesta tramite il proprio
difensore.
Con altro motivo il ricorrente deduce lacune nell’attività investigativa del
pubblico ministero e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sotto il
profilo della mancanz*della manifesta illogicità.
Con memoria ex art.611 c.p.p., si insiste sulla violazione del
contraddittorio per la mancata audizione della persona offesa presente e suliilt
altre censure dedotte
2.11 ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di questa corte è nel senso che, nell’udienza camerale
celebrata a seguito dell’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., contro
la richiesta di archiviazione del P.M., il giudice deve provvedere all’audizione
della persona offesa che ne abbia fatto domanda. L’eventuale omissione di tale
adempimento produce – per il combinato disposto degli art. 127 commi terzo e
quinto, 409 comrna secondo e 410 comma terzo del codice di rito – una nullità a
regime cosiddetto intermedio, la quale, data la presenza dell’interessato, deve
essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell’atto(Sez. VI,
12 dicembre 2004 dep. 18 gennaio 2005, n. 899; Sez. VI, 25 gennaio 2008, dep.
3 marzo 2008, n. 9566).
La persona offesa Claudio Nocenti, come riportato nel

verbale

dell’udienza camerate 12 ottobre 2001, risulta presente e assistito dal difensore
di fiducia, ma non ha formulato alcuna richiesta di essere sentito né tantomeno è
stata eccepita la nullità immediatamente dopo il compimento dell’atto.
Il ricorso è inammissibile e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una
somma, che si ritiene equo determinare in C 1000,00 in favore della cassa delle
ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte
costituzionale 13 giugno 2000, n.186.

interessata di essere ascoltata personalmente, prima della decisione sulla

2
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.

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