Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8712 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8712 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
LAUDANI Salvatore, nato a Catania il 22/11/1935
avverso il provvedimento del 21/5/2013 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Catania che ha disposto l’archiviazione del procedimento nei
confronti di Gaetano Laudani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 21/5/2013 emesso a seguito di udienza
camerale sulla opposizione proposta da Salvatore Laudani, il Giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto l’archiviazione del
procedimento penale nei confronti di Gaetano Laudani per ipotesi di abusiva
edificazione previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Osserva il Giudice delle
indagini preliminari che l’abusiva edificazione risulta terminata nel corso
dell’anno 2007 e che tale conclusione non viene smentita dalle circostanze che
l’immobile abusivo necessitasse ancora di finiture e non risultasse all’epoca
abitato.

Data Udienza: 23/01/2014

2. Avverso tale decisione il sig. Salvatore LAUDANI propone ricorso tramite il
Difensore in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione agli
artt.409 e 127 cod. proc. pen. per avere il giudice celebrato l’udienza camerale
in data diversa da quella concordata dalle parti alla udienza dell’11/4/2013; e
che la data concordata col giudice fosse quella del 28/5/2013 emerge sia dalla
circostanza che proprio la data del 28 maggio è annotata sulla copertina del
fascicolo sia dalla circostanza che nessuna parte comparve il 21 maggio,

era già stato trattato il precedente giorno 21. Se ne conclude che la data del 21
maggio presente nel verbale di udienza del 14 aprile è frutto di un errore
materiale del cancelliere e che tale errore comporta la nullità degli atti successivi
e del decreto di archiviazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Osserva la Corte che il ricorrente prospetta alla Corte una ricostruzione

della vicenda processuale diversa da quella risultante dai verbali di udienza e dal
provvedimento adottato dal giudice in sede di archiviazione. Tale ricostruzione
non lamenta l’omessa attivazione della procedura camerale, che avrebbe
certamente costituito vizio rilevante, ma un errore nella formalizzazione della
data di rinvio.
2. Osserva, ancora, che le parti non hanno prospettato una formale denuncia
di falsità del verbale di udienza, ma hanno allegato al ricorso una dichiarazione
della Cancelleria che attesterebbe l’errore verificatosi e sosterrebbe la tesi del
ricorrente secondo la quale la violazione del diritto al contraddittorio si sarebbe
verificata di fatto e imporrebbe l’annullamento del provvedimento emesso dal
Giudice delle indagini preliminari in assenza delle parti.
Sulla base di tali premesse la Corte ritiene del tutto condivisibili le articolate
considerazioni del Procuratore generale nella parte in cui richiama il regime
dell’art.2700 Cod.civ. e i precedenti giurisprudenziali che conducono a ritenere
non accoglibile l’impugnazione proposta dal ricorrente (Sez.3, ord. 13117 del
27/1/2011 e Sez.5, n.38240 del 2/10/2002.
3. A queste considerazioni deve aggiungersi che nel caso in esame la
dichiarazione formulata dalla Cancelleria in ordine allo svolgimento dell’udienza
conclude con un giudizio probabilistico in ordine all’esistenza di un errore di
verbalizzazione: giudizio che non appare idoneo a fondare un’eventuale
annullamento del provvedimento adottato al termine dell’udienza di rinvio.

2

comparendo invece il successivo 28 maggio per apprendere che il procedimento

4. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere
respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento
delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23/1/2014

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