Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8711 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8711 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORAVANTEGIOVANNI N. IL 25/11/1959
avverso l’ordinanza n. 172/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 11/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/se le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

l»i. r7t.

Data Udienza: 23/01/2014

RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza dell’11/3/2013, ha
dichiarato inammissibile la istanza di ricusazione, avanzata da Giovanni

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del
predetto Fioravante, con i seguenti motivi:
-inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di
inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in quanto la istanza di
ricusazione è stata formulata tempestivamente, subito dopo il mancato
accoglimento della dichiarazione di astensione, presentata dalla dott.ssa
Giuseppa Ferrucci, rilevato che solo da quel momento si rendeva
possibile, ammissibile, obbligata la strada della ricusazione. Peraltro,
illegittima è da ritenere l’ordinanza impugnata, non essendosi espressa,
neppure incidentalmente ed in via subordinata, in ordine alla
ammissibilità e alla fondatezza delle ragioni poste a sostegno della istanza
di ricusazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stato sottoposto l’impugnato provvedimento
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale,
adottata dal decidente a sostegno del decisum reso.

,
(

Fioravante.

La Corte territoriale ha rilevato la tardività della proposta istanza di
ricusazione, in quanto non presentata nei termini fissati ex art. 38, co. 2,
cod.proc.pen.: il Fioravante ha dichiarato di avere appreso della
sussistenza di una causa di ricusazione in data 28/1/2013, mentre era già
Tribunale di Cosenza; di avere, a quel punto atteso, la prima udienza utile,
del 29/1/2013, dinanzi al predetto Tribunale, invitando il componente del
Collegio, dott.ssa Ferrucci, ad astenersi; di avere ulteriormente atteso la
decisione del Tribunale sul punto; di avere avanzato l’istanza di
ricusazione subito dopo avere appreso, alla udienza del 28/2/2013, che il
Presidente del Tribunale aveva rigettato la dichiarazione di astensione
presentata dalla dott.ssa Ferrucci.
Il riepilogo dei fatti permette di rilevare la intempestività della richiesta,
come esattamente affermato dal decidente: a norma dell’art. 38
cod.proc.pen. la dichiarazione di ricusazione può essere proposta nel
giudizio fino a che non sia scaduto il termine previsto dall’art. 491 co. 1,
cod.proc. pen.; qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta
nota dopo la scadenza del detto termine, la dichiarazione può essere
avanzata entro tre giorni dalla conoscenza. Se la causa è sorta o è
divenuta nota durante l’udienza la dichiarazione di ricusazione deve
essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza stessa.
Nel caso di specie il Fioravante asserisce di essersi avveduto della
incompatibilità del componente del collegio giudicante nel corso della
istruttoria dibattimentale, in data 28/1/2013, e di essersi, ciononostante,
limitato alla udienza del giorno successivo ad invitare il componente del
collegio ad astenersi; di poi, ha atteso la pronuncia sulla dichiarazione di
astensione della Ferrucci per inoltrare l’istanza di ricusazione.

in corso il dibattimento che vedeva lo stesso imputato davanti al

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine per la
dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente e non è collegato
all’esito negativo di un eventuale sollecitazione alla astensione del giudice
che versi nella pretesa situazione di incompatibilità ( Cass. 19/2/2008, n.

Nella stessa prospettiva si è ritenuto che i termini per la dichiarazione di
ricusazione decorrano autonomamente rispetto alla decisione del giudice
di astenersi o al rigetto della relativa dichiarazione ( Cass. 26/6/2008, n.
33422).
Conseguentemente, la ordinanza impugnata deve essere ritenuta esente
da vizi e giustamente la Corte territoriale ha ritenuto di non dovere
sottoporre ad esame le ulteriori questioni sollevate nell’interesse
dell’istante in quanto assorbite dalla declaratoria di inammissibilità., ex
art. 41, co. 1, cod.proc.pen..
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Fioravante abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali e, altresì, al versamento di una somma, in favore della Cassa
delle Ammende, equitativamente determinata, in ragione dei motivi
dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.

9166).

Così deciso in Roma il 23/1/2014.

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