Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8711 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8711 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TORNATORA CARMELA N. IL 28/04/1946
avverso il decreto n. 61/2010 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
del 11/02/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
kkLiu-k:
0(93 /1_,

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/12/2012

Ritenuto in fatto
1. Carmela Tomatora propone personalmente ricorso contro il decreto della
Corte d’appello di Reggio Calabria con il quale è stato confiscato, all’esito del
giudizio di prevenzione personale a carico del marito Rocco Tallarita, un terreno
da lei acquistato con danaro proveniente dal lavoro di bracciante agricola.
Con il ricorso, Carmela Tornatora, terzo interessato, deduce:
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.2 ter legge n.

Il giudice di primo grado e la Corte d’appello hanno trascurato la valutazione
degli elementi richiesti per l’applicazione della misura patrimoniale, non
considerando alcun collegamento con i beni oggetto di sequestro e poi di
confisca.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dal terzo
interessato Carmela Tornatora, senza il ministero di un difensore munito di
procura speciale. Il difensore si è solo limitato ad autenticare la firma della
ricorrente.
I soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, quale è il terzo
interessato proprietari del bene sottoposto a confisca, a norma dell’art.100 c.p.p.
stanno in giudizio, al pari della parte civile e del responsabile civile, “con il
ministero di un difensore munito di procura speciale”.
Questa Corte si è pronunciata che il difensore del terzo interessato, non
munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso
il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca (Sez. VI, 20
gennaio 2011, dep. 7 aprile 2011, n. 13798; Sez.II, 27 marzo 2012, dep. 20
luglio 2012, n. 270337).
Il ricorso è inammissibile e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una
somma, che si ritiene equo determinare in C 1000,00 in favore della cassa delle
ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte
costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 41kricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.

575 del 1965.

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