Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8710 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8710 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

Data Udienza: 23/01/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da

STABIUMI Onorato, nato a Capriano del Colle il 23/2/1940
avverso l’ordinanza del 8/5/2013 del Tribunale di Brescia che ha dichiarato
inammissibile l’opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di opposizione proposta dal sig. Stabiumi al decreto penale di
condanna emesso dal Giudice delle indagini preliminari il 4/8/2011, il Tribunale
di Brescia ha emesso atto di citazione per il giudizio ordinario.
2. In fase di apertura del giudizio (cfr. verbale di udienza dell’8/5/2013) il
Tribunale ha preso atto della circostanza che il sig. Stabiumi ha depositato una
dichiarazione di rinuncia all’opposizione e, ritenuta la stessa rituale, ha dichiarato
inammissibile l’opposizione e restituito gli atti al Giudice delle indagini preliminari
per l’ulteriore corso.

v

3. Avverso tale decisione il sig.Stabiumi tramite il Difensore propone
ricorso in sintesi lamentando:
Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione
all’art.129, comma 2, cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso di mandare
assolto l’imputato con formula ampiamente liberatoria

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che la preventiva e rituale rinuncia all’impugnazione

appartiene certamente l’atto di opposizione al decreto penale di condanna, e
impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale.
2. Osserva, ancora che il ricorso non censura la erroneità della valutazione
dell’atto di opposizione e la abnormità del provvedimento adottato dal Tribunale,
bensì lamenta l’assenza di motivazione in ordine ai presupposti applicativi
dell’art.129 cod. proc. pen., presupposti la cui assenza non è stata propettata
con l’atto di opposizione.
3. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/1/2014

sottrae al giudice la cognizione sul merito dell’atto d’impugnazione, categoria cui

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