Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8710 del 13/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8710 Anno 2016
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABDI SAIDE N. IL 01/01/1983
avverso la sentenza n. 980/2014 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA,
del 17/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

P)'”

Data Udienza: 13/10/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
rubrica con cui il giudice di pace di Bologna ha condannato Abdi Saide alla pena
pecuniaria di giustizia per il reato di cui all’art. 14 comma 5-ter D.Lgs. n. 286 del
1998, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione con (esclusivo)
riguardo all’omessa traduzione in lingua araba del decreto di espulsione e
dell’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato la cui violazione integra il

Il ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato
inammissibile, in quanto l’accertamento relativo alla conoscenza, da parte
dell’imputato, della lingua in cui sono stati tradotti i provvedimenti
amministrativi a lui notificati, e alla conseguente comprensione del relativo
contenuto, integra una questione di mero fatto devoluta alla cognizione esclusiva
del giudice di merito, che non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da
una congrua motivazione, che nella fattispecie esiste avendo la sentenza
impugnata dato atto sia che la traduzione in lingua francese dei provvedimenti
relativi all’espulsione corrispondeva alla scelta effettuata dal prevenuto (di
nazionalità tunisina), sia della presenza in Italia dell’Abdi e della commissione da
parte sua di reati (risultanti dal casellario giudiziale) postulanti la conoscenza
della lingua italiana, quali il concorso nello spaccio di stupefacenti, a partire dal
2011, così da ritenere acquisita la prova di una sufficiente conoscenza
dell’italiano da parte dell’imputato, secondo una circostanza con la quale il
ricorso omette completamente di confrontarsi.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che sì ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/10/2015

reato ascritto.

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