Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 871 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 871 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALKANOVIC HAJRIJA N. IL 19/08/1987
avverso la sentenza n. 3384/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

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Salkanovic Hajrija ricorre avverso la sentenza 28.9.12 della Corte di appello di Torino con la quale,
in parziale riforma di quella in data 23.4.12, emessa dal locale tribunale all’esito di giudizio
abbreviato, concesse attenuanti generiche prevalenti, è stata ridotta la pena, per il reato di tentato
furto aggravato, a mesi quattro di reclusione ed € 100,00 di multa.
Deduce la ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancata applicazione

.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto legittimamente i
giudici di appello hanno ritenuto non concedibile l’invocata attenuante per essere rimasto accertato
che il tentato furto aveva come oggetto 16 griglie per un valore compreso tra i 300 e i 600 euro, sì
che sarebbe stato cagionato, ove il furto fosse stato consumato, alla p.o. un danno che — hanno non
certo illogicamente ritenuto i giudici di appello — non poteva essere considerato di speciale tenuità,
anche in considerazione della spesa da sostenere per l’installazione, nell’impianto di lavaggio delle
autovetture, delle nuove griglie.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013

dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., trattandosi di un tentato furto di un bene del valore di

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