Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8709 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8709 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
BELLEZZA SONIA N. IL 03/08/1963
inoltre:
BELLEZZA SONIA N. IL 03/08/1963
avverso la sentenza n. 940/2012 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,
del 21/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/spaiate le conclusioni del PG Dott.

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4″.< Data Udienza: 23/01/2014 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza del 21/12/2012, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di mesi 1, giorni dieci di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda a carico di Sonia Bellezza, imputata dei 81 cpv e 349, co. 2, cod.pen.; pena sospesa. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso detta decisione, eccependo l'illegalità della pena. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta, nella quale conclude per l'annullamento con rinvio della impugnata pronuncia. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la gravata decisione, in correlato all'esame dei motivi di annullamento, formulati dal Procuratore Generale, permette di rilevare gli errori in cui è incorso il decidente nel ratificare il trattamento sanzionatorio concordato dalle parti nel negozio processuale pattizio. In primis, è evidente che la pena da applicare doveva essere individuata non in quella dell'arresto e dell'ammenda, prevista per le violazioni contravvenzionali, 44 lett. b e 93, 94 e 95, d.P.R. 380/01, bensì in quella della reclusione e della multa, in relazione al più grave delitto di cui all'art. 349, co. 2, cod.pen., contestato al capo c) della rubrica. 1 reati di cui agli artt. 81 cpv cod.pen., 44, lett. b, 93, 94, 95, d.P.R. 380/01, Inoltre, la sanzione detentiva, andava quantificata in misura più elevata, posto che il minimo edittale, previsto per il reato di violazione di sigilli aggravata è normativa mente fissato in mesi 6 di reclusione. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, a nuovo giudizio. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 23/1/2014. disponendo la trasmissione degli atti, affinchè il giudice ad quem proceda

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