Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8708 del 13/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8708 Anno 2016
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KALASHIANI GAIOZ N. IL 26/07/1984
avverso la sentenza n. 967/2014 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA,
del 28/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 13/10/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
rubrica con cui il giudice di pace di Bologna ha condannato Kalashiani Gaioz alla
pena pecuniaria di giustizia per il reato di cui all’art. 14 comma 5-ter D.Lgs. n.
286 del 1998, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione sotto il
profilo dell’inosservanza della direttiva CE n. 115 del 2008.

quanto da un lato si limita a richiamare i rilievi di incompatibilità con la
normativa comunitaria che erano stati formulati dalla Corte di giustizia con
riguardo al testo della norma incriminatrice antecedente la sua riformulazione ad
opera della novella di cui al D.L. n. 89 del 2011 proprio per adeguarla ai principi
contenuti nella direttiva CE n. 115 del 2008, affermando in modo solo assertivo e
immotivato un perdurante contrasto del nuovo testo dell’art. 14 comma 5-ter
D.Lgs. n. 286 del 1998 con tali principi; e, dall’altro, deduce in modo parimenti
apodittico l’esistenza di un giustificato motivo di trattenimento dello straniero
nello Stato per ragioni economiche, costituente oggetto di un accertamento di
fatto di competenza esclusiva del giudice di merito e che non può trovare
ingresso in sede di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/10/2015

Il ricorso è del tutto generico, e deve perciò essere dichiarato inammissibile, in

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