Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8703 del 13/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8703 Anno 2016
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA DENARO SALVATORE N. IL 01/04/1953
avverso l’ordinanza n. 340/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 13/10/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Messina Denaro Salvatore avverso
l’ordinanza indicata in rubrica, che ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto
dal condannato con riguardo al computo della pena da espiare in forza dell’ordine
di esecuzione emesso il 2.04.2014 dal pubblico ministero di Palermo, è
manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile, avendo il
giudice dell’esecuzione fatto corretta applicazione alla fattispecie del principio di

delle pene scontate sine titulo può essere riconosciuta soltanto se le stesse sono
state espiate dopo la commissione del reato alla cui pena, ancora da eseguire,
devono essere imputate.
La Corte territoriale ha infatti dato atto che, a seguito della rideterminazione ex
art. 81 secondo comma cod. pen. in anni 7 di reclusione – rispetto alla misura
originaria di anni 9 – della pena inflitta al ricorrente per il reato giudicato con la
sentenza pronunciata il 16.07.2002 dal Tribunale di Marsala, a titolo di aumento
per la continuazione sulla pena di anni 10 di reclusione irrogata per i reati
oggetto della sentenza di condanna attualmente in esecuzione pronunciata il
16.10.2012 dalla Corte d’appello di Palermo, la differenza di anni 2 di reclusione
espiata senza titolo in forza della prima sentenza non è scomputabile dalla pena
residua espianda in forza dell’ultima sentenza, perché i reati da quest’ultima
giudicati, commessi fino al 26.01.2009, sono successivi all’espiazione – terminata
il 15.08.2006 – della pena di anni 9 di reclusione inflitta con la sentenza del
16.07.2002; con tale, dirimente, argomentazione, il ricorso, peraltro formulato in
termini solo perplessi per quanto riguarda la quantificazione della pena da
eseguire, omette completamente di confrontarsi, così da risultare sotto tale
profilo generico, oltre che manifestamente infondato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/10/2015

diritto stabilito dall’art. 657 comma 4 cod.proc.pen., secondo cui la fungibilità

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