Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8702 del 21/01/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8702 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLACINO FRANCESCO N. IL 11/12/1977
avverso la sentenza n. 603/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
08/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fra« oneo ifauccè ergubvtel.
che ha concluso per
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Urti’
Udii-difettser-Avv.

l’Avv

Data Udienza: 21/01/2013

Considerato in fatto
1. Colacino Francesco è stato condannato alla pena di giustizia , con doppia sentenza
conforme , in primo grado dal Tribunale di Bergamo , in composizione monocratica, e in
secondo grado dalla Corte di appello di Brescia, perché ritenuto responsabile del reato di cui
all’art 73 dpr 309/90 in quanto deteneva , per uso non esclusivamente personale , sostanza
stupefacente del tipo eroina, cocaina, hashish e marijuana.
2. Le due decisioni di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità, legato ad una

della eterogenea qualità delle sostanze detenute , del rinvenimento presso l’abitazione
dell’imputato di attrezzatura per la pesatura e il confezionamento delle dosi e per
l’incompatibilità tra la situazione reddituale e la spesa riferita all’acquisto dello stupefacente ,
ciò anche alla luce delle dichiarazioni riferite dal Colacino in ragione delle quali la droga ,
rinvenuta nella sua disponibilità, era stata acquistata spendendo per intero lo stipendio
mensile della moglie. A siffatte ragioni logiche , primariamente esposte nella decisione di
primo grado ,

richiamate e fatte proprie dal Giudice distrettuale in sede di appello,

quest’ultimo ha altresi aggiunto ulteriori momenti logici di approfondimento in direzione
dell’assunto accusatorio. Segnatamente, con la decisione di secondo grado, si è fatto
riferimento al rinvenimento , all’atto dell’arresto , in capo al Colacino , non riposta nel
portafoglio , di una somma in contanti ( 90 euro ) ; frutto di una probabile cessione operata
nell’immediatezza dell’arresto iin ragione della assenza di fonti reddituali riferibili all’imputato e
del fatto che lo stesso si trovava in quel momento in possesso , quale bene commerciabile, di
parte della sostanza stupefacente sequestrata; ancora , al riscontro , presso l’abitazione , di
alcuni ritagli di cellophane identici a quelli in cui risultava avvolta la droga rinvenuta nella
detenzione dell’imputato , fuori dalla sua abitazione all’atto dell’arresto , a conferma che la
droga non era destinata al suo uso personale ma , confezionata in casa, veniva trasportata
all’esterno per la cessione illecita, circostanza logicamente incompatibile con l’asserto
difensivo.
3. Avverso la decisione resa dalla Corte di appello di Brescia propone ricorso il Colacino per il
tramite del suo difensore fiduciario s articolando all’uopo 5 motivi di ricorso tutti ricondotti
all’egida dell’ad 606 comma I lettera E cpp . Lamenta al fine il difetto di motivazione, ritenuta
assente , contraddittoria e manifestamente illogica ( motivi 1, 2, 3 ) per non aver il Giudice
distrettuale tenuta in alcuna considerazione la circostanza , dedotta specificamente con
l’appello , dello stato di tossicodipendenza del Colacino, da ritenersi determinante nel
ricostruire la vicenda in fatto posta a fondamento del giudizio di responsabilità nell’ottica ,
contraria a quella accusatoria , dell’uso esclusivamente personale della sostanza detenuta dal
ricorrente. Omissione, questa , destinata ad inficiare radicalmente il percorso logico seguito
dalla Corte distrettuale in ragione della palese evidenza da ascrivere al dato in questione che,
letto in uno agli altri elementi acquisiti in processo ( in particolare , l’assenza di qualsivoglia
elemento comprovante concretamente l’attività di spaccio e la modesta quantità della

detenzione finalizzata ad un uso non personale della sostar36 rinvenuta , in considerazione

sostanza) , se coerentemente considerato , avrebbe confutato in modo decisivo la struttura
argomentativa della sentenza impugnata. Denunzia ancora la manifesta illogicità della
sentenza impugnata , per la irrazionalità del discorso esposto e per la non plausibilità dei criteri
di inferenza adottati avuto riguardo in particolare ( motivo sub 4) alle considerazioni espresse
in ordine alla disponibiltà della somma in contanti rinvenuta nella disponibilità del Colacino
all’atto dell’arresto , imputata in sentenza ad una cessione illecita di sostanza stupefacente,
resa nella immediata antecedenza cronologica secondo un ragionamento assertorio e illogico ,

difficilmente si sarebbe privato della sostanza a sua disposizione per comprarne dell’altra);
ancora alla parte della motivazione nella quale si sostiene , sul piano logico induttivo ,
ulteriormente corroborata la tesi accusatoria in ragione del rinvenimento nell’abitazione del
Colacino di fogli di cellophane identici a quelli nei quali risultava confezionata la eroina
riscontrata in suo possesso al momento dell’arresto , affermazione fallace in premessa ( poiché
nell’abitazione non veniva rinvenuta eroina , riscontrata piuttosto in possesso del Colacino fuori
dall’appartamento al momento dell’arresto ) e contraddetta dalla circostanza in forza alla quale
l’arresto venne effettuato nei pressi dell’abitazione presso la quale l’imputato si stava recando
proprio dopo aver acquistato lo stupefacente per uso personale in linea con il più volte
segnalato – ma al contempo gravemente pretermesso nel ragionamento seguito dal Giudice
distrettuale – stato di tossicodipendenza che lo affliggeva.
Ritenuto in diritto.
4. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
5. Due sostanzialmente le ragioni di doglianza che accomunano tutti i motivi e giustificano una
trattazione unitaria degli stessi : la asserita pretermissione dello stato di tossicodipendenza del
ricorrente in funzione dell’affermata destinazione della sostanza sequestrata ad un suo uso
personale ; la illogicità delle aggiunte motivazionali segnalate dalla Corte rispetto alla decisione
di primo grado.
6. Quanto al primo punto giova evidenziare come la sentenza impugnata dà adeguato conto
dello stato di tossicodipendenza del Colacino e della impostazione difensiva

volta a

comprovare la destinazione personale della droga rinvenuta nella sua disponibilità. Lungi dal
pretermetterne il rilievo, ritiene invece la Corte che dalla lettura della motivazione emerga con
assoluta evidenza la scelta interpretativa del Giudice distrettuale di ascrivere implicitamente a
siffatto dato un valore

assolutamente recessivo rispetto alle altre emergenze

indiziarie poste a supporto dell’assunto accusatorio, la cui consistenza non ha lasciato spazio
al dubbio quanto alla finalizzazione della sostanza.
In particolare , già fermandosi ai dati segnalati dal giudice di primo grado, puntualmente fatti
propri e condivisi dalla Corte distrettuale, poteva concludersi, sul piano logico, per la
inconducenza della tesi difensiva . Non v’è dubbio, infatti , che:
– la eterogeneità delle sostanze nella disponibilità del ricorrente ;
– la riscontrata presenza di attrezzatura per la pesatura e il confezionamento;

viepiù contraddetto dallo stato di tossicodipendenza del ricorrente ( che per tale motivo

- la assenza di una disponibilità reddituale in capo al ricorrente , privo di occupazione , che
potesse giustificare la detenzione riscontrata letta in raffronto alle somme di denaro rinvenute
in suo possesso ed ancora alla dichiarazione del Colacino in forza alla quale la droga
sequestrata era stata acquistata utlizzando per intero lo stipendio della convivente, lasciarvi°
legittimamente pensare, in assenza di altre forme di sostentamento, alla commercializzazione
illecita della sostanza quale necessario momento per la sopravvivenza economica ) L
costituiscano elementi in fatto destinati , nella alternativa tra uso personale e finalizzazione al

dato dallo stato di tossicodipendenza del ricorrente ,

rtato

secondo una

linea di giudizio che , immune da incongruenze logiche e contraddizioni interne, resta estranea
al vaglio di legittimità.
7. Né ancora può ritenersi che la logicità del percorso afferente la motivazione resa in primo
grado nella specie sarebbe stato compromesso, irrimediabilmente , dalle aggiunte
motivazionali rese dal Giudice dell’appello. Queste ultime , infatti , anche a volerle ritenere
dotate di un portato logico meno rilevante rispetto a quelle segnalate in precedenza, non
rappresentano comunque un vulnus nell’impianto sotteso al giudizio che porta alla
responsabilità ascritta al ricorrente : a fronte di una motivazione di per sé autosufficiente l e
lette unitariamente con le valutazioni del primo giudice, corroborano ancor di più la tenuta
della decisione assunta , senza concretare alcuna irrimediabile frattura nel percorso che porta
al reso giudizio di responsabilità. E così il riferimento al denaro riscontrato in contanti quale
probabile provento di una cessione operata nell’immediatezza dell’arresto, nell’ottica della
contestazione mossa ( la detenzione a fini di spaccio e non una riscontrata cessione)
costituisce momento logico che iseppur non immediatamente pregnante, letto con gli altri ,
corrobora e non inficia l’asserto accusatorio . Parimenti è a dirsi quanto al rilievo da ascrivere
ai ritagli in cellophane rinvenuti nella abitazione coincidenti con quelli in cui risultava avvolta la
eroina sequestrata siccome detenuta del Colacino all’atto dell’arresto : trattasi di circostanza
non determinante in sé ma che letta in uno alle altre emergenze indiziarie finisce per
corroborare ulteriormente l’argomentare logico sotteso alla condanna.
8. Alla luce di quanto sopra devono dunque ritenersi manifestamente infondati i rilievi articolati
dalla difesa in ordine alla mancanza di motivazione, illogicità o contraddittorietà della
motivazione quanto allo stato di tossicodipendenza del ricorrente nell’ottica dell’affermato uso
personale della sostanza sequestrata ( motivi sub i e 3 ); o in relazione alla assenza di
elementi utili a comprovarne la finalizzazione allo spaccio ( motivo sub 2); o , infine , con
riferimento alle considerazioni aggiuntive rese dal Giudice distrettuale rispetto alla decisione di
primo grado ( motivi sub 4 e sub 5).
9. Alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza deUrjporso consegue la
&Iva tt 4
dispositivo, in
condanna al pagamento delle processuali e di una somma determinata
favore della cassa delle Ammende.
PQM

commercio della sostanza stupefacente, a rendere palesemente recessivo il diverso elemento

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2013.

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