Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8702 del 04/07/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8702 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE ANGELIS MARCELLO
avverso l’ordinanza n. 22557/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
28/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
1/sentite le conclusioni del PG Dott. A7( c-52-sz.__
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Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 04/07/2013
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 28 febbraio 2013 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale
di Roma rigettava la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo per equivalente di
beni di proprietà di DE ANGELIS Marcello, indagato per il reato di cui all’art. 2 del D. L.vo
74/00. Rilevava il GIP che, dopo la conferma del decreto di sequestro preventivo da parte del
Tribunale del Riesame, l’indagato non aveva fornito alcun elemento atto ad individuare il
profitto di reato e riteneva non praticabile la proposta di fidejussione in quanto forma di
1.2 Avverso il detto provvedimento reiettivo propone ricorso l’indagato a mezzo del
proprio difensore di fiducia dolendosi, anzitutto, del fatto che il Pubblico Ministero non aveva
svolto alcuna indagine atta ad individuare i beni confiscabili ex art. 322 ter cod. proc. pen.
Rileva, ancora, il difensore che la normativa introdotta dall’art. 1 comma 143 della Legge
244/07 non è applicabile, in tema di reati tributari, al singolo, ma alla persona giuridica e che
in ogni caso non si tratta di beni sequestrabili in quanto se è pur vero che a commettere il
reato possa essere stata la persona fisica, è in realtà la società cooperativa ad usufruire del
profitto del reato sicchè solo i beni della società avrebbero potuto formare oggetto del
provvedimento cautelare. Sottolinea, in ultimo, che l’indagato non è obbligato in solido con la
società e che non può essere chiamato a rispondere con i propri beni per responsabilità
riconducibili alla società quale unico soggetto fruitore del vantaggio fiscale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che l’indagato ha proposto ricorso avverso un provvedimento di
rigetto dell’istanza di dissequestro emesso dal GIP avverso il quale sarebbe stato esperibile, ai
sensi dell’art. 322 bis c.p.p., appello al Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha
sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento e non ricorso in sede di legittimità “per saltum”.
1.1 Quest’ultimo rimedio è proponibile, ai sensi dell’art. 569, primo comma, c.p.p.,
esclusivamente avverso le sentenze di primo grado e, nella materia cautelare reale, in
relazione al solo decreto iniziale e genetico, ai sensi dell’art. 325 c.p.p. (tra le tante Sez. 3^,
20.8.1997 n. 2731, Campanella, Rv. 209093; idem 25.10.2002 n. 41179, Falsini e altro, Rv.
222975; idem 18.9.2008 n. 39913, P.M. in proc. Agostini, Rv. 241275). Nel caso di specie,
essendo stato dedotto vizio di violazione di legge il ricorso dovrà essere convertito in appello,
ai sensi del citato art. 569 comma 3 c.p.p.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello , dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
garanzia personale di pagamento non equipollente ai beni in sequestro.