Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8700 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8700 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SINN SIEGLINDE N. IL 11/12/1959
avverso l’ordinanza n. 2/2013 TRIB. LIBERTA’ di TRENTO, del
22/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
le,tt6/sentite le conclusioni del PG Dott..44

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 22 gennaio 2013 il Tribunale di Trento – Sezione per il Riesame rigettava la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di SINN Sieglinde avverso il decreto di
sequestro preventivo emesso dal GIP del detto Tribunale in data 2 gennaio 2013 nei riguardi
della stessa SINN, avente per oggetto l’immobile sito in Lavis Via Cembra 58, fino alla
concorrenza della somma di C 394.966equivalente al profitto del reato di cui all’art. 5 del D.

1.2 Osservava il Tribunale che sebbene la SINN fosse estranea al reato fiscale commesso
dal proprio coniuge e formale unica intestataria del bene sequestrato, questo doveva ritenersi
nella disponibilità del RIDI che vi abitava in quanto titolare del diritto reale di abitazione.
1.3 Ricorre avverso il detto provvedimento il terzo interessato SINN Sieglinde a mezzo del
proprio difensore di fiducia: dopo un breve riepilogo della vicenda, la ricorrente lamenta come
primo motivo, l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale processuale sub artt.
321 comma 2 e 322 ter cod. proc. pen., in quanto il Tribunale, nel mantenere fermo il
provvedimento cautelare affermando che il bene sequestrato si trova nella disponibilità del
RIDI (soggetto autore materiale del reato) ha implicitamente presunto una situazione di
interposizione fittizia non solo del tutto insussistente, ma in ordine alla quale nessuna
motivazione è stata fornita. A detta della difesa è del tutto errata l’equiparazione della nozione
di disponibilità come richiesta dall’art. 322 ter cod. proc. pen. con la relazione naturalistica o di
fatto rispetto al bene. Lamenta con un secondo motivo analogo vizio nella parte in cui il
Tribunale ritiene che il diritto di abitazione sia equiparabile al diritto di usufrutto, laddove i due
istituti civilistici hanno connotati e caratteristiche del tutto diverse pervenendo alla inesatta
conclusione che il RIDI avrebbe la disponibilità effettiva dell’immobile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati. Si ritiene utile, in punto di fatto,
ricordare che nell’ambito del procedimento penale che vede RIDI Giacomo (coniuge separato
della odierna ricorrente, come enunciato dal Tribunale nell’incipit del suo provvedimento)
indagato per il reato di omessa dichiarazione ai fini IRPEF per gli anni 2009 e 2010 per un
ammontare di imposta evasa corrispondente ad C 394.966 è stato disposto il sequestro
preventivo di un immobile formalmente intestato a SINN Sieglinde, per il quale era stato
costituito diritto reale di abitazione in favore dello stesso RIDI Giacomo. La separazione
personale tra i due coniugi – per come risulta dall’ordinanza impugnata – risale al 3 maggio
2012, mentre con riferimento al regime patrimoniale i due coniugi avevano adottato sin dalla
data del matrimonio (1992) la separazione dei beni. Risulta, infine, che l’immobile oggi
assoggettato al sequestro era stato acquistato da SINN Sieglinde in conseguenza della vendita

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L.vo 74/00 (omessa dichiarazione) commesso da RIDI Giacomo, coniuge della SINN.

di altro immobile a Faedo, a sua volta acquistato dalla donna grazie ad un consistente

compendio immobiliare donatole dei genitori.
2. Tanto precisato, la base del ragionamento seguito dal Tribunale – il quale ha
correttamente dato atto dei dati testè esposti relativi alle vicende dell’acquisto dell’immobile
(acquisto avvenuto nel 2005) – è la seguente: è vero che la SINN è unica proprietaria
dell’immobile, ma è incontrovertibile che la disponibilità di esso è (anche) del RIDI in quanto
titolare del diritto reale di abitazione costituito in suo favore, prima che i coniugi si

modo pressoché esclusivo sul concetto di disponibilità che il Tribunale interpreta nel senso di
beni ricadenti nella sfera degli interessi economici del reo, ancorchè il potere dispositivo su di
essi venga esercitato per tramite di terzi (in termini Sez. 3^ 8.3.2012 n. 15210, Costagliola e
altri, Rv. 252378).
3. Come è noto, ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’art. 322
ter cod. pen., non è necessaria la prova del nesso di pertinenzialità della cosa rispetto al reato,
essendo assoggettabili a confisca beni che si trovino nella disponibilità dell’indagato per un
valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (v. tra le tante Sez. 6^
27.1.2005 n. 11902, Baldas, Rv. 231234; idem, 5.6.2007 n. 31962, Giannone, Rv. 237610;
Sez. 3^ 25.9.2012 n. 1261, Marseglia, Rv. 254175): tale peculiare tipo di sequestro può
ricadere quindi su beni comunque, nella disponibilità dell’indagato.
4. Interrogatasi sul concetto di disponibilità nell’ambito del diritto penale, la Suprema
Corte già dal 2005 (Sez. 1^ 9.3.2005 n. 11732, De Masi e altro, Rv. 231390), ha affermato il
principio che con il termine “disponibilità” si deve intendere

“la relazione effettuale del

condannato con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di
proprietà”: in altri termini, la disponibilità coincide con la signoria di fatto sulla res e non è
necessario che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato o condannato, essendo
necessario e sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi e quindi la
disponibilità degli stessi: potere che può essere esercitato direttamente o a mezzo di altri
soggetti, che a loro volta, possono detenere la cosa nel proprio interesse (detenzione
qualificata) o nell’interesse altrui (detenzione non qualificata).
5. Quale corollario di tale affermazione, si sostiene che la nozione di disponibilità non può
essere circoscritta alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va estesa, al pari
della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada
nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio
potere su di esso per il tramite di altri (in termini, da ultimo, Sez. 3^ n. 15210/12 cit.; Sez. 2^
22.2.2013 n. 22153, Ucci e altri, Rv. 255950).
5.1 Nella ipotesi in cui ci si trovi davanti ad una situazione di interposizione fittizia in forza
della quale, sebbene la cosa sia formalmente di terzi, l’indagato ne abbia – attraverso loro – la

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separassero. La giustificazione del sequestro di bene appartenente a terzo ruota, quindi, in

disponibilità / potrà procedersi alla confisca per equivalente, a condizione, ovviamente, che
• venga dimostrata la disponibilità del bene, nei termini dianzi riferiti, da parte dell’indagato e
che quindi vi sia una non coincidenza con la intestazione formale. Incombe, naturalmente alla
Pubblica Accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che confortino siffatta discrasia e
che “consentano di ritenere che il terzo abbia accettato la titolarità apparente del bene al solo
fine di conservarne l’acquisizione in capo al soggetto indagato e neutralizzare il pericolo della
confisca” (Sez. 2^ 23.3.2011 n. 17287, Tondi, Rv. 250488).

del periculum di cui all’art. 321 c.p.p., di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente
intestati a terzi estranei al procedimento penale, impone una pregnante valutazione, sia pure
in termini probabilistici, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva
disponibilità da parte dell’indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro
intestazione (Sez. 6^ 16.4.2008 n. 27340, P.M. in proc. Cascino, Rv. 240573).
5.3 Il richiamo operato dal Tribunale alla decisione di questa Sezione n. 15210/12 cit.
nella parte relativa alla definizione del concetto di disponibilità non tiene, però, conto come
rimarcato dalla difesa della ricorrente, di una ulteriore puntualizzazione da parte di questa
Corte Suprema nel corpo della detta decisione, laddove si afferma testualmente che “viene,
cioè, in rilievo e legittima il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente la interposizione
fittizia, vale a dire quella situazione in cui il bene, pur formalmente intestato a terzi, sia nella
disponibilità effettiva dell’indagato o condannato.”.
5.4 La nozione di disponibilità effettiva, ai fini del sequestro per equivalente di beni
appartenenti a terzo ma nella disponibilità dell’indagato, non può prescindere dalla situazione
di interposizione fittizia che, ovviamente, va verificata con particolare oculatezza occorrendo
enucleare quegli elementi indicativi del carattere fittizio della intestazione in capo al terzo.
5.5 Nell’esaminare peculiari situazioni riguardanti la situazione di disponibilità da parte
dell’indagato dei beni è stato affermato che tale requisito non viene meno nel caso di
intervenuta cessione dei beni ad un terzo con patto fiduciario di retrovendita (Sez. 2″

5.2 Questa Corte ha anche affermato il principio che la possibilità, ai fini della sussistenza

20.12.2006 n. 10838); che il sequestro può riguardare anche un bene in comproprietà tra
l’indagato ed un terzo estraneo (Sez. 3^ 27.1.2011 n. 6894) o un bene facente parte del fondo
patrimoniale familiare (Sez. 3^ 3.2.2011 n. 18257). Ma in tutti questi casi occorre che venga
dimostrata la disponibilità, secondo la nozione sopra delineata, del bene da parte dell’indagato
e che quindi vi sia discrasia con la intestazione formale.
6. Nel caso in esame nessuna specifica indagine ha svolto il Tribunale che si è soffermata
pressoché esclusivamente sul concetto di disponibilità senza svolgere quei necessari
approfondimenti atti a verificare una eventuale situazione di fittizietà della intestazione, tanto
più in presenza di un dato (la costituzione di un diritto di abitazione da parte della SINN in
epoca, peraltro, non indicata) che avrebbe potuto celare – se esaminato funditus – un possibile

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,/)

aiuto finanziario da parte del RIDI alla moglie da costei ricambiato attraverso la costituzione
del diritto reale in favore del coniuge.
6.1 Appare anche apodittica la motivazione offerta dal Tribunale in merito alla nozione di
disponibilità del bene desunta sostanzialmente dalla circostanza che il RIDI abitava
nell’immobile in quanto titolare del diritto di abitazione, equiparando tale situazione a quella
dell”usufruttuario laddove il diritto di usufrutto si discosta notevolmente dal diritto di
abitazione, di portata assi più contenuta rispetto al primo.
6.2 Anche la stessa separazione personale dei coniugi non è stata analizzata a fondo per
verificarne eventuali recondite finalità, tanto più che questa situazione si è creata in epoca
successiva alle omesse dichiarazioni reddituali.
7. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei
principi e dei rilievi sopra enunciati, al Tribunale di Trento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

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