Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 870 del 18/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 870 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PANEBIANCO ROSARIO nato il 07/10/1968 a ACIREALE

avverso l’ordinanza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;

lette le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona
del sost. GIULIO ROMANO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato;

1

Data Udienza: 18/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 24 novembre 2016 la Corte di appello di Catania, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta dai difensori di Panebianco Rosario volta ad
ottenere, in riforma del provvedimento del Procuratore generale, la declaratoria di espiazione
della pena, per intero, inflitta al predetto con sentenza della Corte di appello di Catania n.
3354/15 del 13.11.2015, irrevocabile il 5.7.2016.

seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge con riferimento all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per manifesta insufficienza ed
illogicità della motivazione.
Lamenta la difesa che il provvedimento impugnato contiene una serie di riferimenti
nominativi e dati processuali riferiti non al Panebianco ma ad altro soggetto (tale Indelicato,
del tutto estraneo rispetto al primo) che viziano irrimediabilmente il percorso argomentativo
seguito dai giudici.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 657, comma 4, cod. proc. pen. e 81 cod. pen.,
per avere la corte territoriale escluso la riunificazione delle pene inflitte al Panebianco (benché
la continuazione fosse stata già riconosciuta con la sentenza n. 3354/15 del 13/11/2015,
irrevocabile il 5/7/2016) e per l’effetto dichiarare l’avvenuta integrale espiazione della pena.
2.3. Violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in ordine al rigetto della
richiesta che la difesa aveva avanzato in via subordinata «di determinare la pena da eseguire
tenuto conto di quanto statuito dalla Corte d’appello con il provvedimento del 4/3/2016 [reso
quando ancora la sentenza non era passata in giudicato]». Con quest’ultima ordinanza i
giudici avevano rigettato la richiesta di remissione in libertà, ritenendo, contrariamente a
quanto allora prospettato dall’istante, che la pena inflitta all’imputato era stata espiata soltanto
per anni cinque, mesi nove e giorni quindici.
Rileva, dunque, il ricorrente che la corte di appello si era già espressa in ordine all’entità
della pena globalmente scontata dal Panebianco, ma, nonostante ciò, in sede di esecuzione, si
era immotivatamente discostata da quanto precedentemente affermato.
3. Con requisitoria scritta depositata il 24 marzo 2017, il Procuratore Generale presso
questa Corte ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di
appello di Catania per un nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe le restanti censure.
2. Nell’ordinanza impugnata:
– per ben due volte, l’istante (Panebianco Rosario) viene indicato con il nome Indelicato
(pag. 2 ultimo capoverso, pag. 3 secondo capoverso);
2

2. Avverso il provvedimento ricorrono per cassazione i difensori del condannato deducendo i

– a pagina 2, nel quarto capoverso (da “la continuazione…” sino a “…senza soluzione di
continuità”) sembra farsi riferimento ad istanza diversa da quella esaminata;
– a pagina 3, secondo capoverso, oltre al citato errato riferimento all’Indelicato, si richiama
un provvedimento emesso nei confronti di quest’ultimo – e non del Panebianco – di cessazione
della misura cautelare ex art. 300, comma 4, cod. proc. pen..
Si tratta di indicazioni palesemente errate che alterano gravemente la logicità del percorso
argomentativo seguito dai giudici ponendo in dubbio persino la riferibilità all’odierno ricorrente

di Catania per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di appello di Catania.
Così deciso il 18 ottobre 2017.
Il cons; liere es nsore
Ldici Baro

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Il presidente
Antonella Patrizia Mazzei

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della decisione impugnata che deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello

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