Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 87 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 87 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. Selman Ballasheni, nato a Kavaje (Albania) il 16/04/1980
2. Julind Hakrama, nato a Kavaje (Albania) il 12/09/1984
3. Orkida Shaba, nato a Kavaje (Albania) l’08/05/1983
avverso la sentenza del 06/02/2013 della Corte d’appello di Brescia,
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 06/02/2013, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 19/09/2012, ha riconosciuto
in favore di Orkida Shaba l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen, riducendo in
favore di tutti gli imputati la pena loro inflitta in relazione all’imputazione di
detenzione a fini di spaccio di oltre kg 5 di cocaina, in relazione alla quale è stata
confermata l’affermazione di responsabilità di tutti gli imputati.
Nella pronuncia sono state revocate le pene accessorie disposte nei confronti
di Orkida Shaba, dichiarata la natura temporanea dell’interdizione dai pubblici
uffici disposta nei confronti di Julind Hakrama, e revocate le ulteriori pene
accessorie disposte a suo carico.
La vicenda riguarda la consegna di stupefacente, acquisito in Olanda da
Ballasheni, di cui, tramite intercettazioni, veniva seguita la consegna in favore di
Shaba Arben, per cui si è proceduto separatamente, eseguita con la

99-1

Data Udienza: 05/12/2013

collaborazione

di Julind Hakrama; i controlli attivati in contestualità

consentivano il recupero della sostanza mentre questa veniva celata in fondo al
contenitore della spazzatura dell’abitazione di Shaba dalla moglie Orkida Shaba,
odierna ricorrente.
2.1.

La difesa di Selman Ballasheni ha proposto ricorso eccependo

violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato

responsabilità formulata dall’interessato, di cui è stata ingiustamente svalutata la
valenza, pur avendo questa avuto ad oggetto un quantitativo di stupefacente
maggiore, sfuggito ai controlli delle forze dell’ordine, condotta che,
contrariamente alla valutazione del giudice di merito, denotava volontà di
recisione dei collegamenti con i fornitori.
Si contesta la svalutazione del dato operata dalla Corte e la contestuale
valorizzazione, nel senso della gravità del fatto, già sanzionato secondo i criteri
di cui all’art. 133 cod. pen, oltre che della natura allarmante dell’uso di patente
falsa, elementi che, secondo il ricorrente, non tengono nel dovuto conto l’aspetto
soggettivo della condotta.
2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine alla
determinazione della pena base, individuata in misura notevolmente più elevata
rispetto al minimo edittale, secondo un percorso valutativo non ricostruibile.
3.1. La difesa di Julind Hakrama deduce vizio di motivazione e violazione di
legge con riferimento all’individuazione degli elementi caratterizzanti il concorso
di persone nel reato. Si assume che il giudicante abbia a tal fine desunto
elementi di giudizio dal verbale di arresto, le cui risultanze non sono univoche,)(
ed appaiono dissonanti rispetto a quanto è dato trarre dalle intercettazioni. In
particolare, risulta attribuita al ricorrente l’azione di vigilanza, unitamente al
coimputato Ballasheni, prima dell’arrivo dello stupefacente in Italia, quella di
accompagnamento dello stesso per la restituzione della droga, nonché
l’accompagnamento di Shaba a casa sua per nascondere lo stupefacente appena
ricevuto in restituzione, così traendo la sua partecipazione esclusivamente dalla
consapevolezza dell’azione altrui.
In senso contrario si richiama la circostanza di fatto che la richiesta di
stupefacente, a seguito della quale venne eseguita la consegna, avvenne a
seguito della richiesta di un cliente maturata durante il viaggio, ed era
conseguentemente attività non prevedibile da parte del terzo trasportato,
odierno ricorrente, il quale non era stato notato maneggiare lo stupefacente, né
viaggiare sull’auto che lo trasportava, mentre le conversazioni intercettate non
consentivano di attribuire al ricorrente alcuna attività. Gli elementi di fatto
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riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado l’ammissione di

e
esposti impongono l’individuazione da parte del giudice di merito, degli elementi
costitutivi del contestato concorso nel reato, dovendosi ritenere integrata la

v,

connivenza non punibile.
3.2. Con ulteriore motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione
con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.
pen. rispetto alla cui esclusione non risulta espressa alcuna confutazione degli

Si contesta la rilevanza della condotta del ricorrente al fine di consentire lo
svolgimento dell’attività, escludendo che tale trattamento possa riconoscersi solo
all’attività ininfluente, e rivendicando per il ricorrente una funzione agevolatrice
del tutto secondaria, quanto meno analoga a quella della coimputata Shaba, in
cui favore il trattamento più mite è stato riconosciuto.
3.3. Si deduce inoltre violazione di legge penale con riferimento al mancato
riconoscimento del vincolo della continuazione tra il giudicato per fatto analogo
gravante sul ricorrente e l’odierna fattispecie, decisione che è fondata sulla
mancanza di prova della previa programmazione, che invece deve intendersi
presente, per il riconoscimento del vincolo riferibile ad un programma organico di
compiere più violazioni di legge, con deliberazione dell’agente che coinvolge le
linee essenziali della decisione, che nella specie rivela elementi comuni nella
condotta realizzata per la natura della sostanza trattata, la zona dell’attività ed il
conte4; temporale, interrotto da una detenzione, inidonea a generare una nuova
formulazione del programma ideativo.
4.1. La difesa di Orkida Shaba, colei che si era curata di celare la sostanza
stupefacente sotto la pattumiera dove venne rinvenuta, unitamente ad altra
sostanza di analoga natura, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento all’individuazione dei criteri caratterizzanti il concorso di persone nel
reato, da un canto escludendo che la condotta seguita dai verbalizzanti potesse
necessariamente rivelare la consapevolezza della natura della sostanza e della
partecipazione all’illecito, posto che si trattò di attività esecutiva suggeritale da
marito, rispetto alla cui natura non risulta una pregressa consapevolezza.
Si contesta inoltre l’aspetto congetturale degli elementi sulla base dei quali
si è ritenuta la sussistenza del concorso della donna nel reato, tratta dalla
mancata dispersione della sostanza, cui certo ella non poteva attendere stante
l’estraneità della condotta rispetto a quanto richiestole dal marito; dalla presenza
della donna all’atto in cui la sostanza venne celata, che avrebbe dovuto indurre
la sua conoscenza della tipologia della stessa, presenza che al contrario non si
ritiene desumibile dagli atti; dall’oggettività dell’illecito, che secondo la

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argomenti esposti nel gravame di merito a fondamento dell’istanza.

prospettazione contenuta in sentenza si poteva trarre dalla disposizione ricevuta
dal marito, valutazione di cui si contesta la logicità.
Si richiamano le proteste di ignoranza sulla natura dell’attività del marito,
formulate dall’interessata fin dall’udienza di convalida, per contrapporre
l’evanescenza dei dati di segno contrario offerti nella pronuncia impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Deve ricordarsi che la valutazione sulla possibilità di concedere le
attenuanti generiche, per l’assoluta ampiezza della previsione normativa che
rimette al giudicante la valutazione del concreto disvalore della complessiva
fattispecie esaminata, non rende possibile operare un sindacato di merito da
parte di questa Corte; ciò comporta che la valutazione di completezza
dell’argomentazione sul punto deve essere esclusivamente limitata alla verifica
dell’esplicitazione dei criteri applicati a sostegno della determinazione.
Pacificamente il giudicante è tenuto sul punto ad indicare esclusivamente le
sue valutazioni, non a contrastare le difformi allegazioni difensive, che devono
intendersi superate ove siano stati evidenziati elementi di segno opposto (sul
punto Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 – dep. 23/09/2010, imp.Giovane e altri,
Rv. 248244). La contestazione attinente al mancato rilievo attribuito dal
giudicante alle opposte allegazioni difensive quindi, di fatto, sollecita una
perequazione di merito in questa sede sulla valenza da attribuire a tali
indicazioni, che pone un limite alla discrezionalità valutativa del giudice di merito
sul punto, estranea al sistema giuridico.
Il difetto di motivazione, riguardo al riconoscimento delle attenuanti o alla
loro negazione può essere eccepito in questa sede solo ove il giudicante si sia
limitato a confermare le statuizioni sul punto svolte dal giudice di merito, senza
considerare le allegazioni poste dalla difesa sostegno della propria richiesta, né
controbilanciarle con l’individuazione di elementi di segno contrario, dovendo
ravvisarsi nella specie una completa carenza argomentativa. In senso opposto
ove, come avvenuto nel caso concreto, il giudice abbia individuato gli elementi
negativi della fattispecie che hanno fondato la decisione di escludere il benefici,
o di limitNe gli effetti, nessuna censura riguardante l’ampiezza della
motivazione può essere proposta in sede di legittimità.
2.2. Ad analoga determinazione di infondatezza deve pervenirsi riguardo
alla contestazione attinente la quantificazione della pena base, in relazione alla
quale, contrariamente all’assunto posto a base del motivo di ricorso, la Corte
territoriale ha analiticamente giustificato la determinazione della pena base in

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1. I ricorsi sono infondati.

una misura meno che mediana rispetto a quella edittale, considerando la natura
ingente della sostanza da un canto, che avrebbe giustificato la contestazione
del’aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R in esame, e d’altro canto le
modalità non particolarmente callide dell’azione, concretizzando attraverso tutti i
passaggi motivazionali descritti l’esercizio argomentato del potere discrezionale
rimessogli dall’art. 133 cod. pen., che per la sua articolazione completa risulta

3.1. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Julind Hakrama
risulta destituito di fondamento, limitandosi a riproporre osservazioni difensive
sulla sua estraneità ai fatti, già formulate in grado d’appello, senza confrontarsi
con quanto argomentato nella sentenza impugnata al riguardo, pur formalmente
contestando un vizio di motivazione che non viene specificamente individuato, e
che viene di fatto desunto dal rigetto della propria versione dei fatti.
In particolare, la contestazione posta a fondamento del ricorso non pone nel
nulla i rilievi in forza dei quali la Corte territoriale è giunta alla conclusione
opposta con riferimento, alla presenza contestuale del ricorrente, unitamente al
Ballasheni quando l’autovettura ) su cui i due erano fermi ad un casello, compì
manovre distraenti per eludere i controlli; quando il coimputato si recò a ritirare
la droga dal cliente insoddisfatto, comunicandogli poi appena rientrato nel mezzo
ove il ricorrente l’attendeva, di aver ricevuto la merce, come è dato ricavare
dal’intercettazione eseguita nel’autovettura; la sua presenza insieme a Shaba
nell’abitazione di questi, quando egli provvide a depositarvi lo stupefacente.
La presenza di Hakrama alle operazioni descritte in assenza di una valida
giustificazione, rende ragione della coerenza argomentativa della Corte sulla
consapevolezza dell’azione complessivamente realizzata e sulla funzione
necessaria della sua partecipazione nel corso dello sviluppo dell’azion ; rispetto a
m..tali deduziont, è assente l’individuazione di ulteriori circostanzeytngiustamente
ignorate in sentenza, ma si prospetta in ricorso una valutazione alternativa e

%

immune da censure.

parcellizzata dei fatti, così sollecitando una difforme valutazione di merito in
questa fase, estranea all’oggetto del giudizio di legittimità, senza segnalare
specifiche contraddizioni o vuoti motivazionali del provvedimento impugnato.
L’eccepita violazione di legge viene invece esclusivamente evocata, e non
argomentata, con riferimento all’individuazione degli elementi costitutivi del
concorso di persone nel reato. Giova ricordare in argomento che la disciplina
positiva è fondata sulla cd equivalenza delle azioni, ove tutte preordinate e
tendenti alla realizzazione del risultato, sicché l’apparente scarsa incidenza
dell’apporto personale del ricorrente rispetto all’azione complessiva non è idonea
ad escludere la sussistenza di responsabilità a titolo concorsuale, in presenza di
5

Cass. VI sez. penale rgn 26274/2013 ali.?
,

elementi sulla preordinazione della condotta e degli scopi avuti di mira dal
gruppo, ove non emerga inconsapevolezza della condotta dei coimputati.
Come si è rilevato ) nella specie la collaborazione prestata, e la sua
indefettibilità, anche al fine di un sicuro trasporto di grossi quantitativi di
sostanza stupefacente, elementi su cui ha articolatamente argomentato il giudice
di merito, escludono la partecipazione inconsapevole a cura dell’interessato, e

criterio identificativo della condotta concorsuale, dovendosi escludere l’invocata
441tMivenza

tutte le volte in cui, come nella specie, all’agente sia ascrivibile una

condotta attiva (Sez. 4, Sentenza n. 4948 del 22/01/2010, dep. 04/02/2010,
imp. Porcheddu, Rv. 246649 ), che, come si è visto, si è inserita ripetutamente
ed in maniera finalistica rispetto al compimento dell’azione.

3.2. Analoga infondatezza raggiunge il motivo di ricorso con il quale si
contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione
al fatto, in relazione al quale, in luogo che segnalare contraddizioni o vizi logici
della ricostruzione posta a fondamento della decisione impugnata, si sottopone la
propria versione dei fatti, circa la scarsa rilevanza della collaborazione offerta,
contrastante, oltre che con la costanza della presenza dell’interessato nello
svolgimento delle operazioni di trasporto e occultamento successivo della
sostanza, con la finalità della sua condotta, come tratteggiata con ricostruzione
logica non sottoposta a contestazione, a cura del giudice di merito, così di fatto
sollecitando una nuova valutazione, estranea all’ambito di cognizione di questo…

grattal (4)142-.
3.3. Sollecita un diverso giudizio di merito anche il rilievo riguardante la
mancata valutazione di unicità del disegno criminoso tra i fatti della stessa
natura contestati all’interessato, ed oggetto di precedente pronuncia di
condanna, e quelli attuali.
Al riguardo l’impugnante non individua specifici elementi di fatto, portati alla
cognizione di giudicante e da questb ignorati nello svolgimento della valutazione.
Poiché il vincolo della continuazione presuppone unicità ideativa, risulta corretta
l’impugnata valutazione della Corte territoriale, che ha rilevato la mancanza di
collegamenti tra l’azione concorsuale oggetto del giudizio, e quella consumata
autonomamente in epoca antecedente e luogo differente, deduzione rispetto alla
quale nessun elemento di fatto di segno opposto risulta segnalato nel ricorso.

4. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in relazione ai motivi di
ricorso proposti nel’interesse di Orkida Shaba in quanto la pronuncia impugnata,
nell’accertare la responsabilità della donna ha evidenziato la sua condotta attiva,
costituita dal nascondere per poi portare fuori dall’abitazione oggetto del
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non permettono quindi di valutare la denunciata violazione di legge, riguardo al

controllo, la sostanza stupefacente celata nella pattumiera, attività che nel
garantire all’interessata la detenzione consapevole della sostanza, integra
l’elemento costitutivo del reato ritenuto.
La pronuncia argomenta in maniera esauriente e non contraddittoria sulla
consapevolezza della donna, desunta oltre che dall’azione realizzata, dalla
presenza del marito e del correo nell’abitazione da oltre mezz’ora prima

la predisposizione di un’attività elusiva che non poteva esserle sconosciuta,
stante la sua presenza in casa e la circostanza che ulteriore parte della sostanza
AA-0…

era stata nascosta in cucina, luogo nel quale il suo accessKrel tutto prevedibile.
Tale dato di fatto evidenzia, coerentemente con quanto osservato
successivamente, adesione consapevole della donna al programma del marito e
dei correi, e denota la linearità della decisione sul punto, che in questa sede
viene contestata non per il procedimento seguito, ma per le conclusioni
raggiunte, con deduzione estranea a questo grado del giudizio.
Invero gli elementi di fatto esposti nella pronuncia e desumibili dalle indagini
danno conto della presenza di indicatori della partecipazione consapevole
dell’interessata all’attività di detenzione contestata, nel corso del suo
svolgimento, ed escludono un intervento estemporaneo finalizzato alla
soppressione della sostanza, per garantire l’impunità ai coimputati, che sola
potrebbe consentire, in assenza di altre emergenze di fatto, la qualificazione
della condotta quale favoreggiamento, sollecitata in ricorso, secondo quanto
ripetutamente specificato da questa Corte in precedenti pronunce (per tutte Sez.
6, n. 20796 del 10/02/2010 – dep. 03/06/2010, Hamou e altro, Rv. 247324).
5. Al rigetto dei ricorsi deve conseguire, in applicazione dell’art. 616 cod.
proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/12/2013.

dell’intervento delle forgi, dell’ordine, intervallo temporale che aveva consentito 99-7

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