Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8698 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8698 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALITTO PIETRO N. IL 27/06/1990
avverso l’ordinanza n. 161/2012 TRIBUNALE di URBINO, del
10/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/sytite le conclusioni del PG Dffift..
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 10 maggio 2013 il Tribunale di Urbino, all’esito dell’udienza di
convalida di arresto celebrata a carico di MONTERUBBIANO Luca, ALITTO Pietro e JOVICIC
Tanja, indagati in stato di arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso,
ne convalidava l’arresto stante la flagranza ed applicava nei confronti del solo ALITTO Pietro la
misura cautelare dell’obbligo di presentazione periodica ad un Ufficio di P.G. ritenendo

1.2 Ricorre avverso i due provvedimenti di convalida dell’arresto ed applicazione della
misura coercitiva l’ALITTO personalmente deducendo – con riguardo alla disposta convalida l’illegittimità del provvedimento in quanto emesso in assenza del presupposto della flagranza
ormai trascorsa al momento dell’arresto. Con riguardo alla disposta misura coercitiva, ne
contesta la legittimità per carenza della motivazione tanto in ordine ai gravi indizi di
colpevolezza, quanto in ordine alle ritenute esigenze cautelari, in particolare contestando che
nella specie potesse ritenersi sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie
anche in considerazione della sua giovanissima età e dello stato di incensuratezza, oltre che
dell’occasionalità della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Come esattamente posto in risalto dal P.G.
requirente e come pacifica,mente emerge dagli atti (vds. verbale dell’udienza di convalida ed
atti allegati) l’arresto dell’ALITTO è stata effettuato in flagranza del reato di illecita detenzione
finalizzata allo spaccio (condotta univocamente riferita dagli altri coindagati poi liberati), per
come risulta dalla perquisizione operata dalla P.G. nell’abitazione in cui si trovava l’ALITTO.
Quanto, poi, alle censure mosse avverso l’ordinanza applicativa della misura coercitiva il
Giudice si è basato sui due presupposti – entrambi ritenuti sussistenti in modo inequivoco della gravità indiziaria e del pericolo di reiterazione di analoghe condotte offrendo una
motivazione puntuale ed esente da vizi logici o incompletezze di sorta. Ha anzi considerato

sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen.

alcuni elementi positivi quali la giovanissima età e l’incensuratezza per temperare l’asprezza
del provvedimento, adottando una misura blanda pienamente giustificata dalle circostanze
fattuali come analiticamente esposto dal GIP.
Alla manifesta infondatezza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento della somma – ritenuta congrua – di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa
di inammissibilità.
P.Q.M.

1

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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2013
Il Presidente

Il Consi
i ‘ere estensore

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