Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 869 del 21/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 869 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Trani Aldo, nato a Fondi il 20/01/1958,
avverso l’ordinanza del 30/06/2016 del Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Marilia di Nardo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO

1. Trani Aldo ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di
Perugia in data 30 giugno 2016, che ha respinto il reclamo da lui proposto
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 20
gennaio 2016, col quale era stata rigettata la sua istanza di concessione del
beneficio della liberazione anticipata speciale in relazione al semestre compiutosi
il 25 dicembre 2015, poiché detto semestre “sforava” di un giorno il termine di
efficacia biennale del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, introduttivo, in tema di
liberazione anticipata, della maggiore detrazione di settantacinque giorni,

C1C

Data Udienza: 21/09/2017

anziché quarantacinque, per ogni semestre di pena scontata nei due anni dalla
data di entrata in vigore, il 24 dicembre 2013, del medesimo decreto.

2. Ritiene la Corte, in conformità delle conclusioni espresse dal Procuratore
generale, che non sussista la violazione di legge denunciata dal ricorrente con
riguardo all’art. 4 dl. n. 146 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n.

Il beneficio speciale introdotto dalla suddetta legge risulta temporalmente
circoscritto al biennio successivo alla sua entrata in vigore, il 24 dicembre 2013,
con la conseguenza che il semestre di pena scontata che risulti esauritosi, anche
per un solo giorno, dopo la cessata vigenza fino al 24 dicembre 2015 della
disposizione normativa più favorevole, esula dalla sua applicazione.
I semestri di pena scontata devono essere calcolati secondo la progressione
esecutiva del titolo di riferimento e non sono suscettibili di variazioni con
riguardo alla meritevolezza del beneficio da parte dell’interessato, della quale il
magistrato ha comunque tenuto conto concedendo la liberazione anticipata nella
misura ordinaria di quarantacinque giorni.
Contrariamente all’assunto del condannato, quindi,

i giudici della

sorveglianza hanno fatto corretta applicazione della disposizione normativa
speciale e temporanea di cui all’art. 4 dl. n. 146 del 2013, cit., con la
conseguenza che il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 21 settembre 2017.

10 del 2014, cit.

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