Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8689 del 11/10/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8689 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ACCIAIOLI GIOVANNI N. IL 13/07/1970
avverso la sentenza n. 403/2010 TRIBUNALE di CASSINO, del
12/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;

Data Udienza: 11/10/2012

”Appellava” la difesa, chiedendo, viste le particolari modalità del fatto (l’Acciaioli, in un moto di
disperazione per la mancata concessione del sussidio economico che gli era stato promesso da
un assessore, aveva estratto il coltellino chiuso, senza alcuna intenzione di ledere il dipendente
comunale Saroli che l’aveva accompagnato nella stanza del segretario comunale), l’assoluzione
dell’imputato, quanto meno ex art. 530.2. cpp, per non avere commesso il fatto, perché il fatto
non sussiste o perché lo stesso non costituisce reato. Ai sensi degli artt. 593.3. e 568.5. cpp
l’atto perveniva a questa Corte di Cassazione.
Il ricorso, in quanto deduce censure di mero fatto, come tali estranee al giudizio di legittimità,
è inammissibile: esso si limita ad escludere intenti offensivi nell’iniziativa dell’Acciaioli (peraltro
imputato solo di porto ingiustificato di coltello), fino a ipotizzare l’inconsapevolezza di portare
in tasca lo strumento o degli usi giustificativi, così opponendo le proprie valutazioni a quelle già
congruamente e correttamente espresse dal giudice di primo grado. Manifestamente infondata,
d’altra parte, la pretesa di negare addirittura l’attitudine offensiva del coltello portato con sé
dall’Acciaioli nel pubblico ufficio: il giudice di merito, con corretto richiamo giurisprudenziale
(Cass., sez. I, sent. n. 10409 del 24/2/10, rv. 246503), ha peraltro ridimensionato la gravità
del gesto, ravvisando anche per il coltello in questione il caso di lieve entità.
L’inammissibilità originaria del ricorso è preclusiva della valutazione del tempo di prescrizione
del reato decorso successivamente alla decisione impugnata, cui risale il giudicato (per tutte v.
Cass., sez. III, sent. n. 1073 dell’8/3/00, rv. 215887).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una proporzionata sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e al versamento della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Roma, 11/10/12

Con sentenza 12/7/11 il Tribunale di Cassino, concesse le attenuanti generiche e ritenuto il
caso di lieve entità, condannava Acciaioli Giovanni alla pena di euro 60 di ammenda per il reato
(in S. Pietro Infine, il 17/9/07) di porto ingiustificato fuori della propria abitazione di un coltello
con lama in acciaio. La pena della sola ammenda (al di là della riconosciuta modestia del fatto)
era irrogata in virtù della giurisprudenza, condivisa dal giudicante, che accomunava i coltelli
non specificamente destinati all’offesa (come nel caso in esame) agli “oggetti atti ad offendere”
di cui al 3 0 co. dell’art. 4 L n. 110/75.

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