Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8681 del 14/01/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8681 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ayari Ahmed, nato il 03/11/1992
avverso la sentenza del 31/07/2013 del Tribunale di Padova.
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha
concluso chiedendo: a) l’annullamento senza rinvio della sentenza quanto alla
esclusione della continuazione; b) Inammissibilità del ricorso nel resto
Udito il difensore avv. //
Data Udienza: 14/01/2014
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Padova, con sentenza emessa il 31/07/2013, ex art. 444
cod. proc. pen., applicava nei confronti di Ayari Ahmed – imputato del reato di
cui all’art. 73d.P.R. 309/1990 (come contestato in atti); fatti commessi il
30/07/2013 – previa concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità, la pena
di anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 3.000,00 di multa.
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a)che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alle
condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.;
b)che il Tribunale aveva esclusa la continuazione tra fatti oggetto del
presente giudizio con quelli giudicati con sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen.,
emessa il 05/03/2013 dal Gip del Tribunale di Padova; il tutto senza che,
nell’accordo raggiunto tra le parti, fosse richiesta la continuazione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il Tribunale di Padova- tenuto conto, peraltro, della peculiare natura
processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
3. La censura relativa alla esclusione – operata dal Tribunale nella parte
motiva della sentenza – della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Gip
del 05/03/2013 è infondata.
Al riguardo si evidenzia che l’applicazione della continuazione non rientrava
nell’accordo raggiunto tra le parti, per cui l’esclusione della continuazione, come
già evidenziato sopra, non determina alcuna nullità della sentenza de qua, stante
l’irrilevanza giuridica di detta specifica motivazione sul punto de quo ai fini della
validità della decisione, ex art. 444 cod. proc. pen., come pronunciata dal
Tribunale.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
Va, altresì, precisato che le considerazioni svolte nella motivazione della
sentenza sul punto in esame, sono prive di qualsiasi rilevanza giuridica, anche in
sede esecutiva ai fini dell’art. 671 cod. proc. pen.
4.Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Ayari Ahmed, con condanna
dello stesso al pagamento delle spese processuali.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 14 Gennaio 2014.
P.Q.M.