Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 868 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 868 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIFANO LUCIANO N. IL 29/12/1986
Z1,1
avverso la sentenza n. 8707/200.7- CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

95?

e
,

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Bifano Luciano,
per quanto d’interesse del presente giudizio, per il delitto di violazione degli
obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio procuratore, denunciando una violazione di legge
nell’aver considerato il reato ascritto punito a titolo di delitto e non di
contravvenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato e pretestuoso il motivo;
– invero, la modifica normativa di cui alla legge 31 luglio 2005 n. 155 ha
trasformato il reato di cui all’articolo 9 comma 2 della legge 27 dicembre 1956 n.
1423 in delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni;
– inoltre in materia di misure di prevenzione, a seguito della modifica di
cui al D.L. n. 144 del 2005, l’art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 punisce
come delitto qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno,
distinguendo tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al primo comma, relativa
alla violazione degli obblighi inerenti alla sola sorveglianza speciale (v. Cass. Sez.
I 27 gennaio 2009 n. 8412);
– correttamente, inoltre, ai fini della continuazione il suddetto reato è
stato ritenuto meno grave del furto in abitazione ulteriormente contestato e
punito con la pena da uno a sei anni;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

due(articolo 9 comma 2 legge 1423/56);

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.

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