Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8676 del 19/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8676 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Chernigova Nadezda nata in Russia il 15/10/1961
avverso la ordinanza del 10/06/2015 del Tribunale di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente
al mancato superamento della soglia per l’anno d’imposta 2010. Rigetto nel resto
del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Luca Gambogi, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 10 giugno 2015 il Tribunale del riesame di Firenze
rigettava l’istanza di riesame proposta da Chernigova Nadezda contro il decreto
di sequestro preventivo emesso nei suoi confronti dal Gip dello stesso Tribunale.
Osservava il Tribunale che sussisteva il fumus criminis in relazione all’ipotesi
delittuosa di cui all’art. 4, d.lgs. n. 74/2000, essendo contestata all’indagata
l’omessa dichiarazione di elementi attivi pari ad oltre 2 milioni di euro, con
evasione IRPEF pari ad euro 904.427, superiore al 10% degli elementi attivi
indicati nella dichiarazione stessa presentata per l’anno d’imposta 2010. In
particolare il Tribunale si soffermava sul presupposto di applicazione dell’imposta

Data Udienza: 19/01/2016

reddituale de qua -ex art. 2, d.P.R. 917/1986- dato dalla c.d. “residenza fiscale”,
che nel caso di specie era affermabile in relazione al fatto che la Chernigova
aveva avuto domicilio prevalente nel territorio dello Stato italiano nell’anno
2010, ciò desumendosi da una pluralità di indizi che indicava. Negava infine che
avesse rilievo il principio del divieto di doppia imposizione, posto che, in fatto,
l’indagata non aveva comunque in alcun modo provato di aver assolto l’obbligo
fiscale nel paese di origine.
2. Avverso tale ordinanza, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso

2.1 Con un primo motivo si duole di violazione di legge in relazione all’art. 2,
TUIR, negando, con diffuse argomentazioni, di aver avuto domicilio prevalente
nel territorio dello Stato nell’anno d’imposta 2010, particolarmente basando
questa sua difesa sulle risultanze dei visti di entrata/uscita apposti sul suo
passaporto, dalle quali emergeva “ufficialmente” la sua presenza in Italia per soli
109 giorni in quell’anno. Contesta sul punto le modalità “miste” di calcolo seguite
prima dal Gip e poi dal Tribunale. Allega nuovamente le proprie giustificazioni in
ordine alla stipula, quale conduttrice, in data 29 giugno 2010 di un contratto di
locazione abitativa per un immobile sito in Firenze, alla iscrizione del figlio
Sevastian ad una scuola privata fiorentina ed alle indicazioni, erroneamente,
date in un modulo della Motorizzazione civile.
2.2 Con un secondo motivo lamenta l’omessa motivazione in ordine alla
affermata violazione della convenzione Italia/Russia sulla doppia imposizione, in
particolare dell’art. 4, lett. c), quale criterio di prevalenza applicabile nel caso,
quale quello di specie, di doppia residenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Ai sensi dell’art. 325, cod. proc. pen. l’ambito del sindacato di questa
Corte in ordine ai provvedimenti quali quello impugnato è delimitato alla sola
“violazione di legge”.
Tale limitazione normativa è stata tuttavia oggetto di un’evoluzione
giurisprudenziale di legittimità che ne ha progressivamente precisato l’esatta
portata.
Anzitutto va in tal senso ricordato che secondo le sezioni unite di questa
Corte ( sentenza n.5876 del 28.1.2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua,
Rv.226710), nella nozione di “violazione di legge” rientrano la mancanza
assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in
quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio
l’art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la
manifesta illogicità della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di

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per cassazione la Chernigova deducendo plurimi motivi.

legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso
dall’art.606 lett.e) c.p.p. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse
Sezioni Unite con la sentenza n.25932 del 29.5.2008-Ivanov,Rv. 25932, secondo
cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli “errores in
iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da
rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del
tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l’itinerario logico

In secondo luogo è anche principio consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte che «Nella valutazione del “fumus commissi delicti”, quale
presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere
riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in
modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva
situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur
sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e
plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la
fondatezza dell’accusa» (da ultimo, tra le molte, Sez. 5, n. 49596 del
16/09/2014, Armento, Rv. 261677).
2. Fatte queste sintetiche premesse d’ordine generale, quanto al primo
motivo, si tratta di verificare se sia corretta l’applicazione del Tribunale della
previsione di cui all’art. 2, comma 2, d.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte
sui redditi) secondo la quale «ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte
nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il
domicilio o la residenza ai sensi del codice civile».
Nell’ordinanza impugnata si è data risposta affermativa, unificando in un
unico contesto indiziario elementi rivenienti dal passaporto della Chernigova
(visti di entrata/uscita), dalla stipula di un contratto di locazione per un immobile
abitativo in Firenze il 29 giugno 2010 e relative prove di utilizzo, dalla iscrizione
del figlio ad una scuola di Firenze avvenuta nell’agosto 2010, dalla formale
iscrizione anagrafica della popolazione residente avvenuta nei primi mesi del
2011, dalle indicazioni fornite dalla stessa ricorrente nel modello Unico 2011 per
i redditi 2010. Quindi sommando la presenza nel territorio nazionale risultante
dal passaporto dell’indagata al periodo successivo al 29 giugno, il Tribunale è
giunto alla conclusione che nell’anno d’imposta 2010 si sia concretizzato il
presupposto “territoriale” dell’imposta medesima, dovendosi considerare la
medesima indagata residente in Italia per un periodo complessivo di giorni 209 e
quindi “prevalente”.

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seguito dal giudice.

Ritiene tuttavia il Collegio che il Tribunale non abbia risposto e che quindi
manchi completamente la motivazione dell’ordinanza impugnata sulla
controdeduzione difensiva basata sugli elementi certi rivenienti dal passaporto,
anche nel periodo, oltre il 29 giugno 2010, nel quale il Tribunale stesso ha
presunto la permanenza stabile della Chernigova in Italia. Come bene e
puntualmente chiarito nel motivo di ricorso in esame, bisognava anche valutare
con attenzione la tipologia dei visti rilasciati alla ricorrente ed i relativi limiti
temporali, in totale assenza di qualsiasi rilevato motivo per affermarne la

Né il Tribunale ha adeguatamente considerato l’ipotesi alternativa che la
stipula del contratto di locazione abitativa e l’iscrizione del figlio ad una scuola
fossero per la Chernigova attività preparatorie al suo effettivo stabilimento in
Italia, pacificamente avvenuto nei primi mesi del 2011.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che risulta omessa
ovvero meramente apparente la motivazione del Tribunale in ordine all’eccepita
applicabilità dell’art. 4, comma 2, lett. c) della Convezione Italia/Russia contro la
doppia imposizione fiscale, ratificata con L. 370/1997, secondo la quale, nel caso
di “doppia residenzialità” ossia «se detta persona soggiorna abitualmente in
entrambi gli Stati contraenti .. essa è considerata residente dello Stato
Contraente del quale ha la nazionalità».
4. Va peraltro infine rilevato d’ufficio in ordine al fumus commissi delicti che/
nelle more del procedimento cautelare incidentale di che si tratta, è entrato in
vigore il d.lgs. 158/2015, recante nel titolo primo disposizioni di revisione del
sistema sanzionatorio penale tributario.
Tra queste ha rilievo nel caso di specie per detto profilo dello scrutinio di
legittimità quella di cui all’art. 4 della citata fonte normativa, il quale sancisce
nuove soglie di punibilità ai fini della sussistenza del fatto illecito previsto
dall’art. 4, d.lgs. n. 74/2000. In particolare è stata elevata la soglia di punibilità,
di cui al comma 1, lett. b) di quest’ultima disposizione, da euro 2.000.000 ad
euro 3.000.000, quale limite assoluto minimo alternativo a quello del 10%
dell’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione.
Non essendo stata posta la “questione soglie” in sede di riesame, il
Tribunale ha dato semplicemente atto della imputazione provvisoria, la quale
evidenziava il superamento di quelle previste ratione temporis.
4. In virtù delle considerazioni che precedono e per nuovo esame delle
relative questioni l’ordinanza impugnata va annullata e disposto rinvio per nuovo
esame da parte del Tribunale di Firenze.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze.
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permanenza illecita oltre i limiti stessi.

Così deciso il 19/01/2016

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