Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8675 del 13/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8675 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Attanasio Alessio, nato a Siracusa il 16/07/1970

avverso l’ordinanza del 12/03/2015 della Corte d’appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento del
provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al pagamento della
somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle Ammende con rinvio alla
Corte d’appello di Ancona.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12 marzo 2015, la Corte d’appello di Ancona ha
dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione nei confronti del Magistrato di
Sorveglianza dott. Filippo Scopellato, avanzata da Attanasio Alessio attualmente
detenuto presso la casa circondariale di Ascoli Piceno.

Data Udienza: 13/01/2016

2. Avverso tale pronuncia ha presentato ricorso personalmente, a mezzo di
dichiarazione contenuta nel registro modello IP1, Attanasio Alessio e ne ha
chiesto l’annullamento deducendo, quale unico motivo, l’erronea applicazione
della legge e il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
cod. proc. pen. per avere la Corte d’appello di Ancona omesso di argomentare la
condanna al pagamento di euro mille/00 in favore della Casse delle Ammende.
Infatti, come stabilito dall’art. 44 cod.proc.pen., la condanna al pagamento di
una somma alla Cassa dell’ammende é facoltativa e, dunque, avrebbe dovuto

3.

In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento del

provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al pagamento della
somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle Ammende con rinvio alla
Corte d’appello di Ancona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
La Corte d’appello di Ancona, nel dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di
ricusazione, si è limitata a disporre

conseguentemente

la condanna al

pagamento di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è unanime nell’affermare che
l’applicazione della pena pecuniaria, prevista dall’art. 44 cod. proc. pen.,
consegue ad una valutazione largamente discrezionale, la cui motivazione deve
fornire una sufficiente spiegazione della determinazione circa la sanzione
adottata ( da ultimo Sez. 3, n. 41213 del 15/07/2015, Attanasio, non
massimata; Sez. 6, n. 23783 del 7/6/2012, Polak, Rv. 253045; Sez. 5, n. 21926
del 6/5/2010, Lucarelli, Rv. 247436 ed altre prec. conf.). E’ ben vero che si è
ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento quando le ragioni della
condanna alla sanzione pecuniaria siano desumibili dalle circostanze illustrate per
giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione (Sez.
6, n. 47811 del 18/11/2003, Cito, Rv. 228446; Sez. 1, n. 12574 del 8/3/2002,
Mancuso, Rv. 221084; Sez. 6, n. 237 del 23/1/1997, Tonini, Rv. 208106), ciò
non di meno, nel caso di specie, non si rinviene nella motivazione dell’ordinanza
impugnata qualsivoglia riferimento, anche implicito, che consenta di individuare
le ragioni della condanna poi indicata nel dispositivo. Anzi i giudici di appello,
dopo aver richiamato, nella parte motiva del provvedimento, l’art. 44
cod.proc.pen., ne fanno discendere, come “conseguenza” del citato articolo, la
condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle
Ammende, affermando, per implicito, l’automaticità e non la facoltatività della

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essere motivata dalla Corte d’appello.

condanna. Il ricorso è, pertanto, fondato non avendo la Corte d’appello motivato
la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.
3. Pertanto, ritenendo questa Corte di dover nuovamente affermare il principio
secondo il quale ” la valutazione largamente discrezionale cui consegue
l’applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione
richiede una motivazione che fornisca sufficiente giustificazione della
determinazione sanzionatoria”, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla

4. Va, di conseguenza, accolto il ricorso e l’ordinanza impugnata va annullata con
rinvio alla Corte di appello di Ancona.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento di una
somma in favore della Cassa delle Ammende e rinvia alla Corte d’appello di
Ancona.
Così deciso il 13/1/2016

Corte d’appello di Ancona.

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