Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8675 del 11/10/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8675 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FISANI GIUSEPPE N. IL 20/09/1962
avverso la sentenza n. 680/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 19/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 11/10/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 luglio 2011 la Corte di appello di Reggio Calabria
ha confermato la sentenza del Tribunale della sede in data 17 dicembre
2010, con la quale Fisani Giuseppe era stato condannato alla pena di anni
uno di reclusione per il delitto previsto dall’art. 9, comma 2, legge n. 1423
del 1956.
tramite il difensore di fiducia, il quale con due motivi deduce: a) il vizio di
violazione di legge e di motivazione per avere il giudice di appello omesso di
valutare i motivi di impugnazione e, in particolare, la circostanza che il
Fisani, vivendo in un piccolo paese, non si fosse reso conto di aver
superato, seppure di pochi metri, il confine; b) il vizio di violazione di legge
e di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti
generiche, fondato esclusivamente sul richiamo dei precedenti penali
dell’imputato.
CONSIDERATO in DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza di entrambi i
motivi dedotti: il giudice di appello, con motivazione esaustiva e coerente,
scevra da vizi logici ed errori di diritto, ha spiegato che il Fisani fu sorpreso
nel territorio di comune diverso (Reggio Calabria) rispetto a quello di
soggiorno obbligato (Matta San Giovanni), ad una distanza di circa 3-4
chilometri dal confine tra i due comuni, ed era pertanto perfettamente
consapevole della violazione commessa; le circostanze attenuanti generiche
sono state, poi, motivatamente negate per i gravi precedenti penali del
Fisani (condannato per rapina e coltivazione illecita di sostanze
stupefacenti) e per la pluralità delle violazioni accertate nel medesimo
contesto (il Fisani, infatti, era stato sorpreso fuori del comune di soggiorno
obbligato, senza la carta precettiva e in compagnia di soggetti con
precedenti di polizia).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.

CI

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cessazione il Fisani

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P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 11 ottobre 2012.

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