Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8671 del 11/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 8671 Anno 2014
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAZA DANIELA N. IL 05/10/1977
avverso l’ordinanza n. 1927/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
14/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
. V. 5001kb R-CCA
CA-k_L CIAJL-IVo j (fk M(2,03.a.

gativio 9.’044eateo ;14 sosí:

Ate/20

Udit jdifens otkAvv. amt: o I N G-0=tZ ■RA CAA51,62\ì AA,,,,jpo kkstí Q9 (4.9 .

1(

‘N.A cAaA

Data Udienza: 11/02/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 14.10.2013 il Tribunale del riesame di Roma – a
seguito di appello proposto nell’interesse dell’indagata ZAZA Daniela
avverso la ordinanza reiettiva della revoca o modifica della misura
cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. emessa il 27.6.2013
dalla Corte di appello di Roma – ha rigettato l’appello.
Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputata deducendo con unico ed articolato motivo mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli
artt. 274 lett. c) e 275 c.p.p. in mancanza di motivazione circa il pericolo
della reiterazione di delitti della stessa specie con riferimento a quello di
calunnia posto a base della misura e, con riguardo alla gradata richiesta
di riduzione dell’obbligo, non essendo stato affrontato il tema della
capacità dissuasiva della misura imposta / né quello della assoluzione
della imputata dall’unico processo pendente a suo carico.
3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

L’ordinanza impugnata ha fondato il rigetto del gravame proposto per
assenza di «novum» rispetto alla analoga precedente istanza già
negativamente decisa. Segnatamente il Tribunale non ha ritenuto
sopravvenire fatti nuovi che consentissero di desumere l’effettivo
ridimensionamento o definitiva cessazione delle esigenze cautelar
potendosi ciò ricavare dall’ammissione al corso di formazione
professionale.

5.

Ritiene il Collegio che, nell’ambito del devoluto e del dedotto novum, il
ricorso proponga una inammissibile riconsiderazione della sussistenza
del pericolo di recidiva preclusa, peraltro, dalla precedente decisione
negativa resa dallo stesso Tribunale. Non può / invero, superarsi la
preclusione determinata dal vaglio della precedente istanza – sia pur allo
stato degli atti – reiterando il medesimo profilo ( nella specie, la
compatibilità tra la prognosi di recidivanza ed i reati per i quali si
procede) già in precedenza negativamente valutato.

6.

Cosicchè il solo profilo astrattamente ammissibile in ordine alla prognosi
cautelare è quello della legittimità del provvedimento in relazione
all’eventuale «novum» dedotto ed alla sua incidenza sul tema
prognostico.

7.

Al riguardo è però inammissibile la prospettazione difensiva che fa leva
sulla assoluzione dell’imputata in processo pendente a suo carico non
/
1

2.

essendo comunque rispettosa della motivazione richiamata, nell’ambito
delle più ampie considerazioni fa riferimento, comunque ed in aggiunta,
a più gravi precedenti a carico della ricorrente. Infine, anche il profilo
circa la graduazione della misura è genericamente proposto rispetto al
tema, affrontato dal Tribunale, della compatibilità con la frequenza al
corso.
8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11.2.2014.

determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA