Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8670 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8670 Anno 2014
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BISCONTI BENEDETTO N. IL 03/04/1949
avverso l’ordinanza n. 5414/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. V ■AARAAN-o ak,

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Uditi difensor Avv –

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Data Udienza: 11/02/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 30.10.12 la Corte di appello di Milano ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dall’imputato BISCONTI Benedetto
avverso la sentenza emessa il 25.3.3008 dal Tribunale di Monza che lo
aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 336 c.p. e

2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo con unico ed articolato motivo inosservanza
della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di
inammissibilità e, in ogni caso/ mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione in quanto la sinteticità dei motivi non osta
alla loro ammissibilità ed il ricorrente aveva proposto appello diretto a
confutare sia il fatto che la soggettiva attribuzione di esso all’imputato
medesimo.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l’annullamento senza rinvio
della ordinanza impugnata.
4.

Pur osservando che il provvedimento impugnato ha esorbitato dai limiti
di legge spingendosi a valutare la fondatezza dei motivi proposti – che
contestavano le valutazioni probatorie poste a base della affermazione di
responsabilità – considerando la motivazione resa a riguardo dalla
sentenza impugnata, è assorbente il rilievo secondo il quale il reato
risulta ormai prescritto alla data del 6.1.2013, imponendosi – in assenza
di condizioni ex art. 129 c.p.p. – la conseguente declaratoria.

5. La ordinanza, pertanto, va annullata senza rinvio perché il reato è
estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, 11.2.2014.

condannato a pena di giustizia.

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