Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 867 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 867 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTOPAOLO GIUSEPPE N. IL 13/12/1933
avverso la sentenza n. 4765/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 11/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data
11 gennaio 2012 dal locale Tribunale, appellata da SANTOPAOLO Giuseppe, dichiarato responsabile dei delitti di lesioni personali aggravate, violenza privata, sequestro di persona, resistenza
a pubblico ufficiale, porto abusivo di coltello, commessi il 6 luglio 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo mancanza di motivazione sulla richiesta di
attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata, che aveva rilevato l’impossibilità di applicazione delle attenuanti generiche in relazione al comportamento del prevenuto che aveva protratto la condotta aggressiva anche durante l’intervento della polizia giudiziaria. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma
e di contenuto minimo voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.