Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8668 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 8668 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LANZA LUIGI

ORDINANZA
decidendo sulla richiesta di correzione di errore materiale, proposta da

Ambrogiani Ida, nata il giorno 16 settembre 1954, con riferimento alla sentenza
n. 45906 in data 22 ottobre 2013 di questa sezione, pronunciata a seguito di
ricorso per cassazione della parte civile Lauro Giovanetti.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Aurelio Galasso che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
nonché il difensore della ricorrente, avv. Giancarlo Costa di Roma, in sostituzione
dell’avv. Gualtieri, che ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 05/02/2014

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1. Risulta agli atti che con sentenza n. 45906 in data 22 ottobre 2013,
depositata il 14 novembre 2013, questa Sezione ha dichiarato inammissibile il
ricorso per cassazione, proposto dalla parte civile rag. Lauro Giovanetti, avverso la
sentenza 19 ottobre 2012 della corte d’appello di Bologna, con la quale è stata
confermata la assoluzione dell’imputata -oggi ricorrente- dal reato di cui all’art.

condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
2. La Corte ha invece omesso di decidere sulla domanda avanzata dall’avv.
Ida Ambrogiani nella memoria 2 ottobre 2013 e ribadita in udienza, di condanna
della stessa parte civile al pagamento delle spese di difesa sostenute dall’imputata.
3. Il ricorso osserva al riguardo:
a)

che, ai sensi dell’art. 592, comma 4. c.p.p. “nei giudizi di impugnazione

per i soli interessi civili la parte privata soccombente è condannata alle spese” e
che l’art. 541. comma 2, stesso codice, stabilisce che, qualora sia rigettata la
domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile, il giudice, se ne è
fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processual i
sostenute dall’ imputato;
b)

che le norme relative alla condanna alle spese nei vari gradi giudizio

codificano il principio della soccombenza il quale investe la posizione dei soggetti,
individuati e individuabili nell’ordinamento come parti processuali in senso stretto:
imputato, responsabile civile, parte civile (Cass. pen. sez. IV, 3 marzo 1991.
Monastra, in Cass. pen.. 1992, 3109: Cass. pen. sez. 1118 aprile 1996, Sicco, in
Dir. pen. proc. 1997, 449);
c) che le sezioni unite hanno osservato come il sistema delineato dagli artt.
576, comma 2, 542 e 427, commi I e 3, c.p.p., stabilisca che il querelante è
condannato alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore
dellimputato assolto che ne abbia fatto domanda, in quanto nei reati perseguibili a
querela, è solo costui a dare causa al processo penale. sicché è giusto (se è
ravvisabile una colpa a suo carico) che gli vengano accollate le spese sopportate
dallo Stato nei casi in cui l’esercizio della giurisdizione si rivela inutile; così come è
giusto (sempre se ricorra una sua colpa, più o meno grave) che egli debba

368 c.p., pronunciata dal tribunale di Rimini in data 20 gennaio 2010. ed ha

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rimborsare all’imputato le spese processuali e i danni da questi sopportati per
fronteggiare le conseguenze della querela;
d) che in tema di gravame, anche agli effetti penali, l’inammissibilità del
ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere, proposto dalla persona
offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest’ultima a rifondere

legittimità: detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di
rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di
soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541 comma secondo e 592,
comma quarto cod. proc. pen., ma, più in generale, l’art. 91 cod. proc. civ. che
viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione il quale, pur se ispirato
da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una
parte privata, rimasta soccombente nei confronti di un’altra (si citano in proposito
due conformi decisioni di questa sezione: 12 maggio 2010, n. 29274, CED
248256; Cass. pen. sez. VI, 12 maggio 2009, n. 20369. CED 243677);
e) che pertanto, nel caso di specie (ricorso proposto ai soli effetti civili e
dichiarato inammissibile), la parte civile doveva essere condannata alla rifusione
delle spese di difesa sostenute dall’imputata, omissione rimediabile attraverso la
procedura di correzione di errore materiale.
4. Tanto premesso, ribadita preliminarmente l’ammissibilità della procedura
di

correzione

ex

art.

130

cod.

proc.

pen.

(cfr.

da

ultimo:

Sez. 2, Ordinanza 17326 del 24/01/2013 Cc. dep. 16/04/2013 Rv. 255534),
ritiene la Corte che, come correttamente argomentato dalla ricorrente, nella
specie, si sia realizzata un’omissione emendabile con il ricorso alla norma citata
dell’art. 130 cod. proc. pen., essendosi verificata una omissione, non produttiva di
nullità ed emendabile dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato,
trattandosi di correzione che non comporta una modificazione essenziale dell’atto.
4.1. L’entità della liquidazione, per tale titolo, va pertanto equitativamente
fissata in €. 2.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a..
4.2. Va quindi provveduto alla correzione del dispositivo della sentenza 22
ottobre 2013 di questa sezione n.45906/2013, ricorrente Giovanetti, nel senso
che, dopo la parole “ammende”, siano aggiunte le parole «nonché della somma di

all’imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di

4

C. 2.000 oltre i.v.a. e c.p.a. in favore di Ambrogiani Ida». Manda alla Cancelleria
per gli adempimenti di rito.

P.Q.M.
Ordina correggersi dispositivo della sentenza 22 ottobre 2013 di questa
sezione n.45906/2013, ricorrente Giovanetti, nel senso che dopo la parolée,

c.p.a. in favore di Ambrogiani Ida». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
rit
deciso in Roma il giorno 5 febbraio 2014
nsigliere estensore

i Lanza

“ammende” siano aggiunte le parole «nonché della somma di C. 2.000 oltre i.v.a. e

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