Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8667 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8667 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Bosco Giuseppe, nato il giorno 30 giugno
1978, avverso l’ordinanza 17 giugno 2013 del Tribunale del riesame di Catania.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva
depositata il 3 febbraio u.s..
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Aurelio Galasso che ha concluso per annullamento con rinvio della gravata
ordinanza, nonché i difensori del ricorrente avv.ti Luigi Colaleo e Giuseppe
Marletta che hanno chiesto l’accoglimento dell’impugnazione.

RITENUTO IN FATTO
1. Bosco Giuseppe ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza
17 giugno 2013 del Tribunale di Catania che ha respinto il riesame contro

Data Udienza: 05/02/2014

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l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 21 maggio 2013 dal G.I.P.
presso il Tribunale di Catania .
2. Il ricorrente è indagato ex art. 74 d.p.r. 309/90 in quanto avrebbe agito
quale “finanziatore” per l’acquisto di partite di droga tra il mese di ottobre 2009 e
marzo 2010, nell’interesse del sodalizio.

struttura stabilmente destinata alla realizzazione di tale illecito programma, le
indagini hanno consentito di accertare la sussistenza di una serie di indici
sintomatici della stessa ed in particolare:
a) la disponibilità di tre basi logistiche nel solo territorio di Catania b) una
specifica ripartizione di ruoli tra gli associati: invero, le intercettazioni già avviate
sull’utenza di Carbone Bruno, componente della prima organizzazione
successivamente estese ai suoi sodali, consentivano di individuare i soggetti che
partecipavano al sodalizio ed i ruoli in esso specificamente rivestiti;
c) l’individuazione dei napoletani preposti alla gestione dei rapporti con i
catanesi, in Parisi Antonio e Daniele Gennaro, comunemente chiamati dai sodali ‘il
ragioniere grande” ed “il ragioniere piccolo”, i quali periodicamente si recavano a
Catania con l’esclusivo fine di curare le trattative per gli acquisti di droga e
riceverne i pagamenti delegandone, invece, il trasporto a Soriato Giuseppe;
d)

i referenti catanesi di questo traffico erano i fratelli Querulo, che

sostanzialmente avevano preso il posto di Aurichella e D’Aquino nel frattempo
arrestati, i quali utilizzavano finanziamenti anche provenienti da terzi, quali Bosco
Giuseppe, oggetto di richieste di contributi economici e che sfruttavano il
contributo di altri soggetti tra cui il Gagliano Concetto Antony con mansioni
esecutive;
e) sul fronte napoletano ai fratelli Carbone si affiancavano, tra gli altri, oltre
a Parisi Antonio. Daniele Gennaro, Soriato Giuseppe anche Di Martino Luigi,
Feleppa Maurizio questi ultimi due con il ruolo di gestire i rapporti con gli
intermediari, di dare direttive in ordine alle trattative, alla consegna del denaro ed
al trasporto della droga.

3. Secondo la gravata ordinanza, per ciò che attiene all’esistenza di una

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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo la prospettazione difensiva, il Bosco non avrebbe alcun ruolo
nella pretesa associazione contestata in quanto:
a) l’indagato sarebbe stato coinvolto nella vicenda dal cugino Querulo il
quale, trovandosi in difficoltà economiche per via del debito contratto con i

quantitativo di cocaina, aveva deciso di rivolgersi al cugino (noto imprenditore) per
chiedere un aiuto finanziario, aiuto evidentemente negato dal Bosco;
b) è lo stesso G.I.P. infine che avrebbe concluso per la mancanza di
elementi univoci in ordine alla effettuazione di finanziamenti per l’acquisto di
droga, così sostanzialmente escludendo la partecipazione del Bosco al sodalizio.
1.1. Con memoria depositata il 3 febbraio u.s., si è ribadita l’assenza di
gravi indizi di colpevolezza e si è dedotto vizio di motivazione sulle esigenze
cautelari.
2. Ritiene il Collegio che le doglianze, così come prospettate, non superino
la soglia dell’ammissibilità.
2.1. E’ infatti risaputo che la richiesta di riesame ha la specifica funzione,
come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità
dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292
cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del
provvedimento coercitivo, ne consegue che la motivazione della decisione del
tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al
modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc.
pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia
cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non
della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza ( cfr. in
termini: Sez. U, 11/2000 Rv. 215828 in ricorso Audino).
2.2. Pertanto, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, per risalente ed
immodfficata giurisprudenza ( cfr. ex plurimis: cass. pen. sez. Sez. 1, 1700/1998
Rv. 210566), è preordinato ad una doppia verifica: da un lato, quella della
congruenza e della coordinazione logica dell’apparato argomentativo, che collega

trafficanti partenopei, debito non più solvibile a causa della perdita di un grosso

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gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e,
dall’altro, quello della valenza sintomatica degli indizi.
2.3. Tale controllo inoltre, stabilito a garanzia del provvedimento, nel caso
in cui la motivazione risulti adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici,
non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di
materiale probatorio.
Infine ed in particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza
del riesame, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può
essere sindacata dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal
testo del provvedimento impugnato, restando estranea alla valutazione di
legittimità la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle
questioni di fatto (cfr. ex plurimis e da ultimo: cass. pen. sez. 4, Sentenza n.
26992 del 29/05/2013 Cc. Rv. 255460).
3. Tanto premesso, ritiene la Corte che la gravata ordinanza abbia
ampiamente spiegato ed argomentato tutte le circostanze utili alla individuazione
della condotta del ricorrente, al ruolo da lui assunto nell’ambito del sodalizio,
all’apporto dato alla sussistenza dell’organizzazione criminosa, mediante una
condotta che è stata evidenziata nel suo apporto causale e di consapevolezza e
nella sinergia con gli altri sodali, considerato, tra l’altro:
a) che, in data 29 novembre 2009 il Bosco accompagnò Querulo Santo ad
un incontro con il Soriato per l’approvvigionamento di una partita di droga, e ciò
risulterebbe dalla presenza di uno scooter che risultava di proprietà del Bosco e
che pertanto, “in assenza di allegazioni difensive in senso contrario, deve ritenersi
che fosse anche condotto da quest’ultimo”;
b) che fu lo stesso Parisi a suggerire al Querulo di farsi aiutare dal cugino
del supermercato (il Bosco appunto), circostanza utilizzata dalla difesa per
sottolineare l’estraneità all’associazione del Bosco, il quale ebbe in quel momento
a negare l’aiuto finanziario;
c) che i gravi indizi di colpevolezza a carico del Bosco emergerebbero dalla
trasferta a Napoli del 26 dicembre 2009 e dai ripetuti incontri con i fratelli Querulo

merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del

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suoi cugini, in occasione di uno dei quali egli aveva consegnato un pacco non
meglio identificato;
d) che il negato aiuto finanziario al cugino Querulo non esclude affatto né
annulla le altre emergenze processuali che depongono per altri apporti criminosi in
linea con le finalità del sodalizio;

al momento della notifica dell’ordinanza di custodia cautelare il Bosco sia stato
trovato in possesso di kg 1,630 di cocaina, un bilancino di precisione e la somma
di 42,965 euro in contanti : infatti, pur trattandosi di condotte attinenti ad altro
procedimento penale, per il quale è stata emessa un’altra ordinanza di custodia
cautelare, si tratta di un elemento e che certamente va apprezzato a sostegno
dell’ordinanza de qua in quanto segnala la dimestichezza e la permanenza di utili
contatti con l’ambiente del traffico di stupefacenti, familiarità comunque già
emergente in termini di gravi indizi di colpevolezza per i fatti accaduti nel 2010.
3.1. Quanto alle esigenze cautelari, manifestamente infondata è la
doglianza di carenza grafica di motivazione (“il Tribunale del riesame non
menziona né fa riferimento in alcun modo alle esigenze cautelari”) posto che il
Tribunale del riesame dedica la pag. 29 ad una diffusa disamina e valutazione di
tali esigenze, sulla quale il ricorso non si confronta.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della
Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..
Così deciso in Roma il giorno 5 febbraio 2014

Il Pre

e) che, in tale quadro, bene il Tribunale ha valorizzato la circostanza che,

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