Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8663 del 11/10/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8663 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) EVANGELISTI CLAUDIO N. IL 17/06/1953
avverso la sentenza n. 930/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
22/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 11/10/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 22 settembre 2011 la Corte di appello di Brescia
ha confermato la sentenza emessa il 3 dicembre 2010 dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia con la quale, all’esito di
giudizio abbreviato, Evangelisti Claudio è stato condannato alla pena di anni
due e mesi due di reclusione ed euro 40.000,00 di multa per il delitto

dalla legge n. 94 del 2009, così diversamente qualificato il fatto allo stesso
originariamente ascritto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cessazione
l’Evangelisti personalmente, il quale deduce il vizio di violazione di legge in
relazione all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 e di omessa motivazione, poiché
la Corte di appello, pur investita di specifica doglianza con riguardo
all’accertamento dell’effettiva condotta tenuta dall’imputato ed alla messa
in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice, si sarebbe limitata
al mero richiamo della motivazione della sentenza di primo grado eludendo,
così, il suo specifico obbligo motivazionale; denuncia, altresì, la violazione
di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. per l’irrilevanza ovvero
l’incompletezza degli elementi di prova assunti a fondamento della
confermata responsabilità penale dell’Evangelisti.

CONSIDERATO In DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per la genericità e, comunque, la manifesta
infondatezza dei motivi dedotti.
La Corte territoriale ha reso puntuale motivazione, immune da vizi logici
e giuridici, della confermata responsabilità penale del ricorrente per il reato
ascrittogli, come ridefinito dal giudice di primo grado, a fronte della quale le
censure mosse in questa sede si rivelano del tutto generiche ed eccentriche
rispetto alla puntuale disamina dei fatti operata dalla Corte di merito in
risposta ai motivi di impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’ art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro mille.

1

previsto dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato

014 .

AY5to(v)(2.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 11 ottobre 2012.

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